Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/2: Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) - necessità di revisione · 11 pagine

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vigilanza con disposizioni uniformi e competenze centralizzate, come già avviene per l’attività nel caso di affiliati in vista di adozione. Nonostante il suo consenso di massima, il Cantone TG solleva una riserva poiché teme che ne possa risultare una responsabilità suddivisa per l’affiliato, situazione nella quale è insito un maggiore potenziale di conflittualità. ZH per contro approva un obbligo d’autorizzazione per le mediazioni sia a livello svizzero sia a livello sovranazionale, ritenendo tuttavia che la prevista adesione della Svizzera alla Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori (in particolare il suo articolo 22 comma 3) permetterà di colmare una lacuna anche per quanto concerne i collocamenti diretti all’estero senza mediatore. In modo critico si esprimono invece i Cantoni (ad es. BL) che non finanziano il collocamento in famiglie affilianti all’estero. Ritengono segnatamente problematico un disciplinamento a livello nazionale dei collocamenti internazionali a causa delle competenze poco chiare.

4.2 Rifiuto

I Cantoni BS, JU e SG respingono al momento attuale un obbligo d’autorizzazione, in particolare per i mediatori internazionali. Una siffatta autorizzazione comporterebbe soltanto spese supplementari, poiché richiederebbe obbligatoriamente la messa a disposizione di un nuovo apparato amministrativo. Inoltre anche una simile autorizzazione non sarebbe in grado di impedire che vengano commessi errori in occasione dei collocamenti. Sarebbe invece più opportuno introdurre una maggiore professionalizzazione e attuare in modo più soddisfacente le regolamentazioni esistenti. Occorre vigilare sull’affiliazione e non sulla mediazione. Se la vigilanza è esercitata da persone specializzate in modo adeguato e fino alla maggiore età del fanciullo, il problema dei mediatori di dubbia reputazione non dovrebbe più porsi. Sebbene non si esprima esplicitamente in merito alla questione, anche il Canton UR va in questa direzione e rileva che prima del collocamento di un minore all’estero le future persone affilianti dovrebbero presentare un’autorizzazione concernente il collocamento in una famiglia o in un istituto del Paese o del luogo di dimora; inoltre occorre esigere controlli regolari e periodici.

5 Proposte in merito alla revisione dell’OAMin

5.1 Obbligo d’autorizzazione per l’accoglimento in una famiglia (art. 4 OAMin)

5.1.1 Articolo 4 capoverso 1 OAMin

Stando alla richiesta di diversi Cantoni (AG, BE, BS, GR, LU, NW, SG, TG, ZH) l’obbligo d’autorizzazione previsto per i minorenni ancora sottoposti all’obbligo scolastico accolti in una famiglia, va esteso all’intera durata della minore età. Non si comprende il motivo per cui dei minori collocati in una famiglia debbano beneficiare di un grado di protezione inferiore rispetto a quelli collocati in un istituto. Proprio il collocamento di minori richiede indagini approfondite in merito al posto ove s’intende collocarli, poiché la fase di transizione dalla scuola alla vita professionale nonché il distacco dalla famiglia è particolarmente carico di conflitti. Una soluzione a livello svizzero va preferita a disciplinamenti cantonali, anche a ragione dell’alta mobilità della popolazione. Viene anche avanzata la proposta di ridurre il termine previsto di tre mesi (ad es. a sei settimane), per poter includere i cosiddetti collocamenti d’urgenza o i collocamenti transitori. Detti collocamenti sono generalmente ordinati