Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine
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2.1.1.2 Protocollo di Kyoto
Varato dalla comunità internazionale nel 1997 a complemento della Convenzione sul clima, il Protocollo di Kyoto fissa obiettivi di riduzione vincolanti ai sensi del diritto internazionale e un preciso calendario di attuazione per i 36 Paesi industrializzati che lo hanno ratificato. Entrato in vigore nel 2005, sinora è stato ratificato da 181 Stati con l’eccezione degli USA, fino a poco tempo fa i principali responsabili delle emissioni di gas serra. Per quanto riguarda la Cina, che nel frattempo ha scavalcato gli Stati Uniti in vetta alla classifica dei maggiori emettitori, il Protocollo non prevede alcun obbligo di riduzione.
Per ridurre le proprie emissioni, i Paesi industrializzati hanno adottato misure a livello nazionale e possono avvalersi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, ossia: la Joint Implementation (JI), il Clean Development Mechanism (CDM) e l’Emissions Trading Scheme (ETS). Tra gli obiettivi dei progetti CDM vi è anche quello di coinvolgere i Paesi in via di sviluppo negli sforzi internazionali per la protezione del clima e di contribuire allo sviluppo sostenibile mediante il trasferimento di tecnologie ecocompatibili.
Il Protocollo di Kyoto prevede uno scambio internazionale di quote di emissione tra Paesi industrializzati. A tale scopo, a ogni nazione viene assegnato un numero di diritti di emissione (Assigned Amount Units – AAU) proporzionale ai suoi obiettivi di riduzione. Se un Paese utilizza meno diritti di quanti gli spettano, può vendere quelli in eccesso. Molti Paesi, in primo luogo l’UE, hanno introdotto un sistema di scambio per le aziende basato su questo modello. Inoltre, sui mercati internazionali del carbonio è possibile scambiare anche certificati provenienti da progetti di tutela ambientale realizzati in altri Paesi industrializzati (JI) o in Paesi in via di sviluppo (CDM).
Per una maggiore flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi, il Protocollo di Kyoto prevede il computo delle prestazioni fornite dai pozzi di carbonio, come oceani, boschi e il suolo per citare quelli più importanti, che assorbono più CO2 di quanto ne producano. Mentre per gli imboschimenti e i dissodamenti è obbligatorio, tale computo è facoltativo per altre attività legate ai pozzi di carbonio (ad es. gestione di boschi e suolo atta a incrementare la quantità di carbonio da essi immagazzinata). Ciononostante, i pozzi di carbonio non costituiscono un’alternativa alle misure di riduzione durature, in quanto prima o poi il CO2 immagazzinato viene nuovamente rilasciato nell’atmosfera.
Anche se verranno potenziati nel regime climatico internazionale dopo il 2012, i meccanismi flessibili e i pozzi di carbonio non saranno sufficienti. Vista l’evoluzione delle emissioni mondiali, la partecipazione agli sforzi di abbattimento anche da parte di Paesi con un elevato volume di emissioni, ma non vincolati ad alcun obbligo di riduzione conformemente al Protocollo di Kyoto (come gli USA e i Paesi emergenti o in via di sviluppo diventati grandi emettitori come la Cina, l’India e il Brasile) appare imprescindibile. Le discussioni su questo tema si svolgono nel quadro della roadmap di Bali, approvata nel 2007 in occasione della Conferenza sul clima tenutasi per l’appunto sull’isola indonesiana.
2.1.2 Sviluppo degli accordi internazionali
Roadmap di Bali
Nella roadmap approvata a Bali, la comunità internazionale definisce il processo negoziale in vista della Conferenza sul clima di Copenhagen in programma alla fine del 2009. Due gli obiettivi perseguiti:
• definizione di obiettivi di riduzione vincolanti per i Paesi industrializzati e i grandi Paesi emergenti che sottostanno al regime climatico post 2012;
• attuazione della Convenzione sul clima conformemente alla roadmap di Bali.
In aggiunta ai quattro pilastri esistenti, ossia la mitigazione, l’adattamento, il trasferimento tecnologico e il finanziamento (cfr. 2.1) la roadmap di Bali si prefigge di definire una visio-