Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine
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ci. Alcuni Stati, tra cui l’UE, hanno adottato una normativa per lo stoccaggio in terraferma. L’adeguamento di due trattati internazionali26 ha inoltre spianato la strada allo stoccaggio di CO2 nel sottosuolo marino.
(2) Adattamento
Poiché i cambiamenti climatici sono già in atto e, in una certa misura, non è più possibile evitarli, oltre a lottare contro le cause occorre anche adattarsi alle conseguenze. L’adozione di misure appropriate consente di limitare i danni. A subire i maggiori contraccolpi del surriscaldamento globale sono i Paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati e i piccoli Stati insulari che, oltre a dover far fronte a periodi prolungati di siccità, inondazioni, carestie e malattie, spesso non dispongono dei mezzi necessari per attuare misure di adattamento. Solo nei Paesi in via di sviluppo tali misure potrebbero richiedere da 1027 a oltre 50 miliardi di dollari28 l’anno. Tuttavia, il bisogno di adattamento non è limitato ai Paesi in via di sviluppo: anche le nazioni industrializzate e i Paesi emergenti sono chiamati ad adottare misure appropriate. Nel 2005, nel quadro dei negoziati internazionali, è stato messo a punto un programma di lavoro sulle misure di adattamento che costituisce un elemento cardine della roadmap di Bali.
Vista la crescente concentrazione di gas serra nell’atmosfera, più si indugerà nell’attuare le misure di adattamento, più il conto sarà salato. Oltre a questo aspetto importante, occorre tenere conto dei rischi generati dai cambiamenti climatici (gestione dei rischi). In merito va ricordato che i negoziati internazionali affrontano il tema della prevenzione e della mutualizzazione di tali rischi, in particolare mediante la creazione di soluzioni assicurative.
(3) Trasferimento di tecnologia
La tecnologia svolge un ruolo determinante sia nell’attenuazione dei cambiamenti climatici che nell’adattamento alle loro conseguenze. La Convenzione sul clima promuove lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie pulite in particolare ai Paesi in via di sviluppo. I progressi compiuti su questo fronte, tuttavia, non sono sufficienti. È necessario migliorare il coinvolgimento del settore privato che sviluppa e detiene le tecnologie e sfruttare maggiormente le istituzioni e i canali esistenti al di fuori della Convenzione sul clima, ad esempio il Cleaner Production Center (centri di consulenza ambientale per l’industria e la manifattura nei Paesi in via di sviluppo) costituito dalla Svizzera in collaborazione con l’UNIDO.
Un ulteriore strumento di recente concezione sono gli approcci settoriali basati su benchmark relativi al tenore di CO2 di un determinato ramo economico. Si sta inoltre vagliando la possibilità di ricorrere ad accordi settoriali transnazionali quale misura complementare agli obiettivi di riduzione nazionali.29 Nel mirino ci sono soprattutto settori come il cemento, l’acciaio e l’alluminio, la produzione di elettricità, la navigazione aerea e marittima internazionale (che impiega i cosiddetti Bunker Fuels) e le case automobilistiche, ma non è escluso che accordi di questo tipo vengano siglati anche nel settore degli edifici, nei trasporti e nell’agricoltura.
26 Nel febbraio del 2007, il Protocollo di Londra che disciplina lo scarico in mare di rifiuti è stato ampliato in modo da escludere il CO2 proveniente dalla catena del processo di CCS dall’elenco delle sostenze regolamentate. Nel gennaio del 2008, la commissione esecutiva della Convenzione OSPAR per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, aderendo a un’iniziativa norvegese, ha dato il via libera allo stoccaggio sottomarino di CO2. L’immissione di CO2 direttamente nella colonna d’acqua e sul fondo marino resta esplicitamente esclusa dalla normativa.
27 Secondo stime della Banca mondiale, i costi di adattamento nei Paesi in via di sviluppo si aggireranno tra i
10 e i 40 miliardi di dollari l’anno.
28 Secondo le stime di Oxfam, tali costi ammonteranno ad almeno 50 miliardi di dollari l’anno. 29 FCCC/KP/AWG/2008/L.6, 12 giugno 2008.