Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine

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trale a gas a ciclo combinato da 450 megawatt emette quasi 1 milione di tonnellate di CO2 all’anno). Conformemente alla normativa in vigore le emissioni di CO2 generate da centrali a gas a ciclo combinato devono essere tuttavia interamente compensate (cfr. 3.1.1.4).

Non rientrano tra quelle prese in considerazione le emissioni dovute al trasporto aereo internazionale, che non sono oggetto degli obiettivi di riduzione attuali del Protocollo di Kyoto e della legge sul CO2 e pertanto iscritte separatamente nell’inventario dei gas a effetto serra. Nel 1990, le emissioni svizzere dovute al trasporto aereo erano pari a circa 3,3 milioni di tonnellate di CO2. Di lì al 2006 sono salite a 3,8 milioni di tonnellate.

3.1.1.2 Evoluzione dei prezzi dell’energia

Tra il 1998 e il 2007, il prezzo del petrolio greggio (brent) ha conosciuto un’ascesa vertiginosa, passando da una media annua di 12,7 a 71,5 dollari al barile.69 Nel luglio 2008 ha toccato il suo massimo storico oltrepassando i 145 dollari al barile. Le ragioni del forte aumento dello scorso decennio stanno nel vigoroso incremento della domanda da parte dei Paesi emergenti, nelle scarse capacità di raffinazione e nelle speculazioni di borsa. Sebbene l’impatto degli alti prezzi del petrolio sia stato ammortizzato dalla debolezza del dollaro statunitense70, rispetto al 2004 l’aumento del prezzo del petrolio ha generato in Svizzera costi supplementari pari a 4 miliardi di franchi nel 2007 e pari a 3 miliardi di franchi solo nel primo semestre del 2008. Nel novembre 2008 il prezzo del greggio è tornato a quota 50 dollari al barile. Le ragioni di tale calo sono da cercare principalmente nella difficile situazione economica e nella conseguente contrazione della domanda di greggio. Sul mercato il prezzo dell’oro nero registra forti oscillazioni. Tuttavia, secondo le previsioni a lungo termine dell’IEA, entro il 2020 il prezzo reale del greggio supererà nuovamente i 100 dollari al barile.

3.1.1.3 Strumenti esistenti

Il fulcro della politica climatica svizzera è costituito dalla legge sul CO2, in vigore dal 1° maggio 2000. Questa prescrive che entro il 2010 la Svizzera debba ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di energie fossili del 10 per cento rispetto ai livelli del 1990. Poiché detta legge copre l’80 per cento circa delle emissioni di gas serra prodotte dalla Svizzera, l’obiettivo del 10 per cento è compatibile con l’obiettivo di riduzione dell’8 per cento cui la Svizzera si è impegnata nel quadro del Protocollo di Kyoto. Oltre a quest’obiettivo complessivo la legge sul CO2 fissa anche degli obiettivi parziali relativi ai combustibili (-15%) e ai carburanti (-8%).

SvizzeraEnergia

Un contributo importante agli sforzi di riduzione viene da SvizzeraEnergia, un programma d’azione varato nel 2001 che funge da piattaforma di scambio per la collaborazione con agenzie private ed organizzazioni pubbliche e promuove investimenti in progetti energetici mediante aiuti finanziari. Grazie a una migliore efficienza energetica e un maggior impiego di energie rinnovabili, si è ottenuto sia un’utilizzazione più parsimoniosa delle risorse sia un minor consumo di vettori energetici fossili. Senza il programma d’azione, le emissioni di CO2 dovute al consumo di energie fossili sarebbero oggi superiori dell’8 per cento.71 Nel mirino della seconda tappa del programma, che va dal 2006 al 2010, vi sono ora i seguenti punti chiave: (1) la rinnovazione degli edifici; (2) le energie rinnovabili; (3) gli apparecchi e i motori a basso consumo energetico; (4) l’utilizzazione razionale dell’energia e

69 Nel dicembre 1998 era al livello più basso mai toccato dal 1976 (valore nominale).

70 Ufficio federale dell’energia UFE (2008): Auswirkung der Erdölteuerung auf die Schweizer Energieausgaben. 71 Ufficio federale dell’energia UFE (2007): 6° Rapporto annuale SvizzeraEnergia 2006/2007, p. 4.