Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine

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è stata pari a 1,5 milioni di tonnellate di CO281. Gli elevati prezzi del petrolio hanno comportato una crescita dello sfruttamento del legno che continuerà fino al 2013. Tra il 2008 e il 2012 è pertanto lecito aspettarsi un calo della capacità di assorbimento compreso in media tra gli 0,3 e gli 0,7 milioni di tonnellate di CO2. La tendenza alla diminuzione si protrarrà fin dopo il 2013. In caso di eventi calamitosi maggiori, dovuti, ad esempio, a tempeste o a infestazioni da bostrico, la capacità di assorbimento della foresta potrebbe ad ogni modo subire un’ulteriore netta contrazione.

Nel progetto di revisione della legge sulle foreste si prevedeva di assegnare ai proprietari forestali dei crediti di emissione per l’assorbimento del carbonio da parte delle foreste di loro proprietà. In contropartita, dovevano però assumersi la responsabilità del bilancio di CO2 dei boschi di loro proprietà. Dopo il mancato accoglimento della proposta di revisione da parte delle Camere federali, il compito di provvedere a un eventuale incremento dei pozzi di carbonio ricadrà ora sulla collettività. In caso di bilancio netto positivo la Confederazione conteggerà dunque i pozzi di carbonio ai fini del raggiungimento dell’obiettivo previsto nel Protocollo di Kyoto, ma sopporterà al contempo anche i rischi derivanti dall’eventualità che i boschi si trasformino in una fonte di emissione di CO2.

Si è invece rinunciato a computare l’effetto di assorbimento derivante dalle attività agricole. Il loro potenziale è infatti molto ridotto e le superfici agricole si trasformano rapidamente in fonte di emissioni di CO2 appena cambiano le condizioni quadro (temperatura, metodi di lavorazione, ecc.). Tale computo richiede nfine un’opera di monitoraggio molto onerosa.

Prescrizioni tecniche: divieto dei gas serra sintetici

L’ordinanza sulle sostanze (OSost) ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2003, un divieto generale per le sostanze stabili nell’aria che prevede tuttavia numerose deroghe. A decorrere dalla stessa data vige parimenti un obbligo di autorizzazione e di notifica per gli impianti contenenti più di 3 chilogrammi di prodotti refrigeranti stabili nell’aria, come pure l’obbligo per detti impianti di procedere a regolari controlli della tenuta stagna e di istituire un registro di manutenzione. Il disciplinamento è stato trasposto senza praticamente alcuna variazione nell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)82 in vigore dal 18 maggio 2005.

La rapida conversione a tecnologie e a prodotti refrigeranti alternativi che si auspicava non si è in larga parte avuta poiché gli impianti che utilizzano prodotti refrigeranti a minor impatto climatico continuano ad essere più costosi. A creare problema non è tuttavia solo l’impiego di tali sostanze quanto piuttosto le perdite, l’insufficiente manutenzione e lo smaltimento inadeguato dei prodotti refrigeranti clima-alteranti.

Raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e della legge sul CO2

A quanto è dato stimare oggi, con le misure descritte la Svizzera può raggiungere gli obiettivi di riduzione previsti per il periodo 2008-2012 sia dal Protocollo di Kyoto sia dalla legge sul CO283.

81 Valutazione delle prestazioni del bosco svizzero quale pozzo di carbonio nel primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (2008-2012): http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/13385.pdf

82 RS 814.81 83 http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=fr&msg-id=22191