Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine

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scambio funziona dunque unicamente in combinazione con la tassa sul CO2 ed è perciò operativo solo dal 2008.

Il sistema di scambio di quote di emissioni svizzero è ben compatibile con quello dell’Unione europea. Ma per collegare il sistema svizzero con quello europeo ci vuole ancora ancora qualche adeguamento al sistema. In merito a tale collegamento sono già stati condotti alcuni colloqui preliminari di carattere tecnico con rappresentanti della Commissione europea. Con la sua decisione del 20 febbraio 2008, il Consiglio federale ha confermato da parte sua di voler dare massima priorità all’avvio di negoziati in vista di un collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni svizzero con quello europeo.

Progetti di protezione del clima in Svizzera e all’estero

Al fine di mettere a punto i meccanismi flessibili previsti nel Protocollo di Kyoto presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è stata creata la segreteria SwissFlex, un servizio centrale preposto a tale scopo,. Inoltre, è stato allestito un registro nazionale dello scambio di quote di emissioni nell’ambito del quale sono gestiti i crediti di emissione delle imprese e della Confederazione. Sono titolari di crediti di emissione la Fondazione Centesimo per il Clima e le imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni, come pure numerosi ideatori di progetti, broker e trader. L’ordinanza del 22 giugno 2005 sul computo delle riduzioni di CO2 limita i certificati esteri computabili a un massimo di 2 milioni di tonnellate di CO2 l’anno. Ciò corrisponde alla metà della riduzione assoluta secondo il Protocollo di Kyoto e la legge sul CO2.

In analogia ai meccanismi flessibili possono essere realizzati in Svizzera anche progetti di protezione del clima. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale dell’energia (UFE) hanno pubblicato una direttiva per la messa a punto di detti progetti ad inizio ottobre 2008.79 I documenti che attestano le riduzioni così conseguite sono tuttavia negoziabili unicamente in Svizzera poiché, secondo il Protocollo di Kyoto e nell’ambito del sistema europeo di scambio di quote di emissioni, non può al momento essere emesso né scambiato alcun credito di emissione derivante da progetti realizzati sul territorio nazionale. Possono acquisire simili attestati di riduzione la Fondazione Centesimo per il Clima e le centrali a gas a ciclo combinato, che sono tenute a comprovare le riduzioni delle emissioni di CO2 conseguite a livello nazionale (cfr. 3.1.1.4).

Pozzi di carbonio

La legge federale sulle foreste prescrive che ogni dissodamento vada compensato con altrettanti rimboschimenti. Ciò fa sì che, sul lungo periodo, il bilancio di CO2 rimanga costante. A breve termine viene tuttavia a crearsi, in cifre nette, un’esigua fonte di emissioni che nel primo periodo di adempimento del Protocollo di Kyoto si stimano essere inferiori a 0,1 milioni di tonnellate di CO2. Di norma, in un dissodamento, si elimina infatti una formazione boschiva composta da alberi adulti. Quelli piantati in sostituzione nel quadro di un rimboschimento compensativo sono invece alberi giovani che hanno bisogno di un secolo o più per riassorbire la quantità di CO2 equivalente a quella degli alberi dissodati.

Nel novembre del 2006, dando seguito a una mozione parlamentare80, il Consiglio federale ha comunicato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che per cogliere gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto la Svizzera terrà conto del bilancio di CO2 dell’economia forestale. Negli ultimi dieci anni (1996 - 2006), la prestazione del bosco in termini di capacità media di assorbimento del carbonio

79 Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Ufficio federale dell’energia UFE: Klimaschutzprojekte in der Schweiz. Vollzugsweisung zur Durchführung von Kompensationsmassnahmen.

80 Mozione della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 24 febbraio 2003 (03.3012): Berücksichtigung der Senken im Kyoto-Protokoll.