Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine

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giungimento dell’obiettivo nazionale è attualmente dato dalle riduzioni eccedenti conseguite da imprese che hanno stipulato un accordo sugli obiettivi sotto l’egida dell’EnAW.74

Tassa sul CO2 applicata ai combustibili

Dal 1° gennaio 2008 si riscuote in Svizzera una tassa sul CO2 applicata ai combustibili.75 Si tratta di una tassa d’incentivazione: la maggiorazione del prezzo dei combustibili spinge l’economia e la popolazione a un consumo parsimonioso dei combustibili fossili e a un maggiore impiego di vettori energetici a zero emissioni di CO2 o a emissioni ridotte, rendendo inoltre più interessanti gli investimenti in tecnologie più efficienti. I proventi della tassa76 sono poi ridistribuiti alla popolazione tramite le assicurazioni malattia, mentre le casse di casse di compensazione AVS li restituiscono alle imprese. Si stima che, tra il 2008 e il 2012 si potrà risparmiare in questo modo una quantità annua media di 0,4 milioni di tonnellate di CO2.

Per il biennio 2008-2009 l’aliquota applicata è di 12 franchi per tonnellata di CO2. Sarà tuttavia aumentata a 36 franchi per tonnellata di CO2 a partire dal 2010 se le emissioni di CO2 derivanti da combustibili fossili non risultano inferiori del 13,5 per cento ai valori del 1990 nel 2008 e del 14,25 per cento in uno degli anni seguenti. Grazie a questa regolamentazione, l’aliquota della tassa è posta in diretta correlazione con l’impatto di altre misure in termini di CO2 e con l’evoluzione del prezzo del petrolio.

Scambio di quote di emissioni secondo il principio del «Cap-and-Trade»

Possono essere esentate dalla tassa sul CO2 le imprese che nei confronti della Confederazione assumono l’impego formale di limitare le proprie emissioni di CO2. Questa soglia massima di emissioni complessive consentite è la base su cui poggia il sistema svizzero di scambio delle quote di emissioni. In proporzione agli impegni assunti vengono assegnati ai grossi emettitori dei diritti di emissione liberamente negoziabili. Alle piccole imprese prive di un obiettivo di limitazione assoluto, ma dotate di un obiettivo quantitativo specifico (modello benchmark) o di un piano di provvedimenti (modello PMI), non viene invece attribuito alcun diritto di emissione.77 Possono ciò nondimeno partecipare al commercio delle quote di emissioni e acquistare certificati di emissione al fine di adempiere agli impegni sottoscritti. In generale, può partecipare allo scambio di quote di emissioni ogni persona privata, fisica o giuridica.

Se le emissioni di un’impresa sono superiori a quelle convenute dovrà acquistare i corrispondenti crediti di emissione sul mercato nazionale o internazionale. In misura limitata possono essere computati a tal fine anche certificati esteri acquistati nel quadro dei meccanismi flessibili previsti nel Protocollo di Kyoto («Joint Implementation» e «Clean Development Mechanism»).78 In caso di sottocopertura, quando i crediti non coprono integralmente il quantitativo di emissioni autorizzato, la tassa sul CO2, da cui l’impresa era stata esonerata, dovrà essere pagata a posteriori con gli interessi. Siffatto sistema di

74 http://www.klimarappen.ch/klimarappen/frame.asp?l=3

75 Nel 2006, in seguito all’adozione di provvedimenti volontari, le emissioni di CO2 derivanti da combustibili fossili sono diminuite di meno del 6% rispetto al 1990. Per informazioni più dettagliate sulla tassa sul CO2 si rimanda al sito Internet: http://www.bafu.admin.ch/co2-abgabe/index.html?lang=it

76 Per proventi della tassa si intende l’insieme degli introiti derivanti dalla tassa sul CO2 compresi gli interessi, previa detrazione di tutti i costi esecutivi.

77 http://www.bafu.admin.ch/co2-abgabe/05246/05303/index.html?lang=it

78 Le imprese che in virtù dell’articolo 9 delle legge sul CO2 si impegnano formalmente a limitare le proprie emissioni nei confronti della Confederazione possono adempiere al proprio impegno mediante riduzioni delle emissioni conseguite all’estero per un massimo dell’8% (fino al 30% in casi eccezionali) del proprio obiettivo di limitazione (obiettivo di emissione di CO2).