Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine

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3.1.1.4 Attività in corso

Destinazione parzialmente vincolata delle misure nel settore dell’edilizia civile e abitativa

Nel 2007, in attuazione di un’iniziativa parlamentare dell’ex consigliere nazionale Hegetschweiler84, la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale ha inviato in consultazione una proposta circa la destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2. Per i risanamenti e la promozione delle energie nel settore dell’edilizia civile e abitativa sarebbero messi a disposizione fondi per un massimo di 200 milioni di franchi. Il 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DA-TEC) di elaborare una strategia di attuazione dei piani d’azione in materia di energia, all’interno dei quali è previsto anche un programma nazionale di risanamento degli edifici. L’11 novembre 2008 la CAPTE-CN ha deciso di entrare in materia sulla destinazione parzialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO2 per il finanziamento di un programma di risanamento degli edifici.

Obbligo di compensazione per le centrali a gas a ciclo combinato

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno entrambi prorogato, il 16 l’uno e il 22 settembre 2008 l’altro, il decreto federale del 23 marzo 2008 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato.85 Questo rimarrà in vigore al più tardi fino al 31 dicembre 2010, ma dovrebbe quanto prima essere abrogato dall’ancoramento a livello legislativo dell’obbligo di compensazione. Il 22 ottobre 2008, il Consiglio federale ha adottato al riguardo un messaggio relativo alla modifica della legge sul CO2 in vista dell’esenzione dalla tassa delle centrali termiche a combustibili fossili.86 In base a detto messaggio le centrali a gas a ciclo combinato devono compensare integralmente le emissioni di CO2 che producono. Queste ultime potranno peraltro essere coperte da certificati esteri fino a un massimo del 50 per cento. Se tale regolamentazione fosse trasposta nella versione rivista della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2012, l’obbligo di compensazione varrebbe per l’intera durata dell’impianto. In caso di collegamento del sistema svizzero di quote di emissioni con quello dell’Unione europea verrebbe inoltre a crearsi un grande mercato interno dei diritti di emissione. Di lì in avanti i diritti di emissione europei varrebbero dunque quali provvedimenti nazionali, pur rimanendo tuttavia crediti di emissione esteri sotto il profilo del Protocollo di Kyoto.

Attuazione dei piani d’azione in materia di energia

Nel febbraio del 2008, il Consiglio federale ha adottato entrambi i piani d’azione elaborati dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) in materia di energia: quello per l’efficienza energetica87 e quello per le energie rinnovabili88. Alla base delle misure dei piani d’azione vi è l’obiettivo di ridurre il consumo di energie fossili del 20 per cento. Con detti piani d’azione si punta inoltre a prestare un contributo al raggiungimento degli obiettivi della politica climatica, accrescendo del 50 per

84 Iniziativa parlamentare Hegetschweiler Rolf: Legge sul CO2. Incentivi per l’adozione di misure energetiche efficaci negli edifici (02.473).

85 RS 641.72

86 08.072. Messaggio del 22 ottobre 2008 relativo alla modifica della legge sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2) in vista dell’esenzione dalla tassa delle centrali a combustibili fossili.

87 Ufficio federale dell’energia UFE: Piano d’azione “Efficienza energetica”: http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=it&dossier_id=02578

88 Ufficio federale dell’energia UFE: Piano d’azione “Energie rinnovabili”: http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/02577/index.html?lang=it&dossier_id=02579