Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine

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3.2.7 Monitoraggio climatico

Il monitoraggio di indicatori socioeconomici va completato ai fini dell’individuazione tempestiva. In una prima fase occorre quindi individuare i bisogni e rilevare gli indicatori determinanti per il clima in Svizzera e nell’UE. In una seconda fase sarà necessario affidare il monitoraggio climatico a un’organizzazione adeguata.

3.2.8 Comunicazione

La comunicazione della Confederazione sul tema del clima è tuttora condizionata da una serie di contenuti e di gruppi target. Soprattutto la comunicazione al pubblico in merito ai processi della politica climatica e alla complessa normativa ambientale (ad es. legge sul CO2) risulta impegnativa. Bisogna in particolare informare i vari attori economici e il pubblico sulle procedure fissate per legge e sui loro diritti e obblighi.

Oltre alla comunicazione politica vera e propria, l’Amministrazione vuole mettere a disposizione ausili decisionali che permettono alla popolazione e alle aziende di assumere comportamenti rispettosi delle risorse.

3.2.9 Altre misure

3.2.9.1 Incentivi fiscali nel settore degli edifici e dei trasporti

Il settore degli edifici contribuisce notevolmente alle emissioni di gas serra climalteranti: in Svizzera quasi un terzo delle emissioni è prodotto da edifici privati e uffici.

In questo settore esistono già incentivi fiscali. Ad esempio, per gli immobili privati possono essere dedotti dall’imposta federale diretta i costi di manutenzione, i premi assicurativi e le spese di gestione da parte di terzi137. Secondo l’ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta, la quota di deduzione per provvedimenti volti a razionalizzare il consumo di energia o a incentivare l’uso di energie rinnovabili ammonta, nei primi cinque anni dopo l’acquisizione dell’immobile, al 50 per cento, poi al 100 per cento138. Dando seguito a un’iniziativa parlamentare139 il Consiglio nazionale ha deciso il 20 marzo 2008 di abrogare questa prassi, la cosiddetta «prassi Dumont», sia a livello federale che cantonale, e di permettere la piena deduzione fiscale già nel primo anno dopo l'acquisto. La decisione della Commissione della seconda Camera (CET-CS) è tuttora attesa.

I Cantoni possono inoltre prevedere deduzioni fiscali per la protezione dell’ambiente e per provvedimenti volti all’uso parsimonioso delle fonti energetiche fossili140.

In tre mozioni presentate nel 2007 si è chiesto di aumentare gli incentivi fiscali per le misure di risanamento ecocompatibili ed energeticamente efficienti141. Il 27 giugno 2008 il Consiglio federale si è espresso in materia e ha raccomandato di respingere i tre interven-

137 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11), art. 32 cpv. 2.

138 Ordinanza del 24 agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (RS 642.116), art. 8.

139 Iniziativa parlamentare Philipp Müller del 4 ottobre 2004 (04.457): Limitazione della «prassi Dumont».

140 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14), art. 9 cpv. 3.

141 Mozione Philipp Müller del 6 marzo 2007 (07.3010): Incentivi fiscali per le misure di risparmio energetico per vecchie costruzioni. Mozione Gruppo PCD-PEV-glp del 7 marzo 2007 (07.3031): Incentivi fiscali per misure di risanamento ad alta efficienza energetica. Mozione Filippo Leutenegger del 20 giugno 2007 (07.3385): Incentivi per risanamenti energetici sostanziali di immobili privati.