Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 50 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati

alternativi non esclude il mantenimento della tassa sul CO2 e invita a seguire entrambe le vie (complementari tra loro).

5.2 Impostazione della tassa sul CO2

5.2.1 Determinazione e ammontare dell’aliquota d’imposta

6 Cantoni (AG, AI, BL, GR, LU, SZ), CDCF, economiesuisse, 14 associazioni economiche (tra cui costruzionesvizzera, cemsuisse, hotelleriesuisse, IGEB, SGCI, VSIG), 4 organizzazioni e imprese del settore energetico (tra cui UP) e 2 organizzazioni del settore dei trasporti (auto-schweiz, FRS) auspicano che la competenza per la determinazione dell’aliquota d’imposta rimanga al Parlamento come per l’attuale legge sul CO2.

2 Cantoni (NW, SG), öbu, 2 organizzazioni ambientali e le Accademie svizzere delle scienze accolgono invece favorevolmente l’attribuzione della competenza al Consiglio federale, al quale – secondo öbu – andrebbe assegnata anche la competenza di fissare l’ammontare della tassa sugli oli minerali.

6 Cantoni (AG, AI, BL, FR, LU, SZ), DCPA e CDCF chiedono esplicitamente che l’importo della tassa sul CO2 si allinei a quello di altre imposte e tasse sui vettori energetici fossili, in particolare della tassa sugli oli minerali. Siccome anche l’aumento della tassa sugli oli minerali per i carburanti avrebbe un effetto incentivante, si dovrebbe rinunciare a una doppia imposizione contemporanea.

BL, ZH e CDCF chiedono inoltre di compensare le perdite fiscali riconducibili alla politica climatica con un aumento dell’aliquota della tassa sugli oli minerali al fine di garantire il finanziamento delle strutture di trasporto.

5 Cantoni (AG, AI, BL, LU, SO), economiesuisse, 11 associazioni economiche (tra cui AIHK, FH, IGEB, SGCI, VSIG), Energieforum, auto-schweiz e FRS desiderano che l’aliquota della tassa sul CO2 venga fissata come finora in base alla sostenibilità economica.

Per quanto concerne l’ammontare della tassa, 3 partiti (PCS, Verdi, PS) e l’Alleanza per il clima chiedono un aumento più rapido delle aliquote. Per ottenere un effetto incentivante sufficiente, la tassa andrebbe adeguata con scatti di 30 CHF/t CO2 invece dei 12 CHF previsti. Bisognerebbe inoltre aumentare a 300 CHF/t CO2 l’aliquota massima.

Un innalzamento dell’aliquota massima è inoltre caldeggiato da 3 Cantoni (GE, BL, SH) e 2 altri partecipanti alla consultazione. NW, SG e CDCF consigliano di mantenere l’aliquota massima attuale (210 CHF/t CO2). OcCC e le Accademie svizzere delle scienze sono favorevoli alla soppressione di un limite massimo e vorrebbero garantire meglio il conseguimento di un obiettivo di riduzione vincolante. Alcune associazioni economiche (Glasfabriken, IGEB, TVS, ZPK) sostengono invece il contrario, ossia una riduzione a 100 CHF/t CO2.

NE, CDCF, 2 organizzazioni e associazioni nazionali (economiesuisse, HEV), 12 associazioni economiche (tra cui IGEB, SGCI, SWISSMEM), 4 organizzazioni del settore energetico (tra cui UP) e 4 organizzazioni del settore dei trasporti (tra cui ACS) invitano ad abolire la tassa sul CO2 non appena l’obiettivo è conseguito.

5.2.2 Ridistribuzione degli introiti

economiesuisse, 12 associazioni economiche (tra cui AIHK, Handelskammer beider Basel, IGEB, SGCI, SWISSMEM), 3 organizzazioni del settore energetico (AVES, VPE, ASIG) e 3 organizzazioni del settore dei trasporti (auto-schweiz, Cargo Forum, FRS) propongono una chiave di distribuzione separata per settori economici, al fine di evitare un sovvenzionamento trasversale del terziario attraverso il secondario. Ad eccezione di AVES, SWISSMEM e Forum PMI, questi partecipanti alla consultazione chiedono che anche le imprese che beneficiano dell’esenzione possano approfittare della ridistribuzione. Ciò permetterebbe di creare incentivi maggiori per gli investimenti per migliorare l’efficacia energetica.

L’USS invita a inserire tra i beneficiari della ridistribuzione degli introiti della tassa sul CO2 anche le fasce di popolazione con redditi bassi che non pagano i premi delle casse malati.

22//50 274/2006-01959/27/18/I083-1633