Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

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tardi, il 10 marzo 2006, il Consiglio federale ha aderito alla versione modificata della mozione.

Nella prima versione della mozione Gysin veniva richiesta una protezione efficace da licenziamenti ingiustificati e da altre discriminazioni per tutti i whistleblower (denunciatori), ovvero coloro che informano il datore di lavoro o l’opinione pubblica quando scoprono casi di corruzione o altre irregolarità sul loro luogo di lavoro. La versione definitiva adottata dal Parlamento precisa il mandato legislativo, composto da quattro punti. Al primo punto viene richiesto che le condizioni della protezione di coloro che segnalano irregolarità siano esplicitamente disciplinate nel Codice delle obbligazioni (CO). Inoltre, il ricorso all’opinione pubblica deve essere considerato soltanto come ultima istanza. Al secondo punto si domanda di riesaminare l’indennità massima di sei mesi di salario prevista all’articolo 336a capoverso 2 CO e di proporre sanzioni più severe nel caso in cui tale indennità non costituisca una protezione sufficiente contro i licenziamenti abusivi. Al terzo punto viene richiesta una protezione equivalente per i rapporti di lavoro nel settore pubblico e privato. Infine, al quarto punto si chiede di verificare se è possibile obbligare gli impiegati della Confederazione a denunciare infrazioni penali.

In questo contesto vanno citate anche l’interpellanza del consigliere nazionale Remo Gysin «Lotta alla corruzione in Svizzera» (02.3763, in particolare il n. 3) e la mozione Marty Dick (03.3344) «Misure di protezione per i "whistleblowers"» del 19 giugno 2003, accolta il 2 ottobre 2003 dal Consiglio degli Stati sotto forma di postulato.

1.1.3 Diritto vigente

Il diritto svizzero non dispone di una legge speciale che disciplini tutti gli aspetti della segnalazione di irregolarità. Tuttavia è possibile trovare soluzioni ai problemi che si presentano in materia nell’ambito di diversi settori giuridici (diritto del lavoro, diritto penale, protezione dei dati). Le disposizioni pertinenti riguardano specificatamente la segnalazione di irregolarità (obbligo di denuncia) oppure sono più generali e vanno concretizzate (obbligo di fedeltà del lavoratore). Le norme vigenti possono essere suddivise in base a tre principali finalità: regolamentare le procedure interne di segnalazione, disciplinare l’obbligo o il diritto di segnalare irregolarità e proteggere i denunciatori da eventuali rappresaglie.

1.1.3.1 Procedure di segnalazione interne

Obbligo di istituire una procedura interna

Nel diritto societario, l’esistenza di un sistema di controllo interno deve essere verificata dall’ufficio di revisione, che ne deve tenere conto (art. 728a cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 CO). Non è obbligatorio istituire una procedura interna di segnalazione. Anche nel settore pubblico non vige un tale obbligo. Il diritto svizzero non dispone quindi di alcun equivalente della norma introdotta negli Stati Uniti dalla Sarbanes-Oxley Act. Tuttavia, alcune aziende svizzere quotate in borsa negli Stati Uniti, nonché le filiali svizzere di società americane sono sottoposte a questa legge, che richiede l’istituzione di procedure di segnalazione di irregolarità nei settori audit e contabilità5.

5 Sarbanes-Oxley Act of 2002, sec. 301, m, 4. Il diritto americano è descritto al n. 1.6.3.