Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

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confidenzialità dei dati è invece sancita dall'articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)14.

1.1.3.2 Segnalazione di irregolarità: un diritto e un dovere

Il diritto e il dovere di denunciare eventuali irregolarità sono retti da disposizioni diverse. Anzitutto va preso in considerazione l’obbligo di fedeltà del lavoratore, come regola generale applicabile a tutti i rapporti di lavoro, su cui prevalgono le disposizioni di diritto penale volte alla protezione di vari segreti. Inoltre, nell’ambito di settori specifici, l’obbligo o il diritto di denuncia può essere previsto da leggi speciali. In questa sede le segnalazioni interne (eseguite all’interno dell’organizzazione) sono trattate separatamente da quelle esterne (indirizzate a un’autorità esterna o all’opinione pubblica, essenzialmente attraverso i mass media).

Obbligo di fedeltà del lavoratore

In assenza di disposizioni speciali al riguardo, il diritto o il dovere di segnalare irregolarità all’interno o all’esterno dell’organizzazione è correlato all’obbligo di fedeltà del lavoratore. In base all’articolo 321a capoverso 1 CO il lavoratore deve «salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro». Dall'obbligo di fedeltà derivano diversi doveri accessori, in parte determinati per legge e per il resto statuiti dalla giurisprudenza e da principi teorici15. La concretizzazione dell’obbligo di fedeltà dipende dai casi concreti. Un collaboratore, per esempio, non sottostà agli stessi doveri di fedeltà di un quadro16. L'obbligo di fedeltà può anche essere adattato convenzionalmente dalle parti.

L'obbligo di fedeltà rappresenta quindi la base su cui vertono le regole applicabili per la segnalazione interna, che in alcuni casi viene definita anche un dovere. Esistono diverse interpretazioni su quali siano le situazioni in cui la denuncia di irregolarità è considerata necessaria. La giurisprudenza le ha trattate senza tuttavia risolvere la questione nell’ottica del diritto delle obbligazioni17. I criteri fissati per riconoscere l’obbligo di segnalazione sono la gravità dell’irregolarità o la funzione dirigenziale o di sorveglianza esercitata dall’impiegato. Nella giurisprudenza viene tuttavia riconosciuta una posizione di garante sul piano penale del collaboratore nell’ambito di sua competenza, per le infrazioni dei suoi diretti subordinati, mentre viene esclusa per i collaboratori dello stesso livello o i superiori18. La procedura interna di segnalazione deve essere conforme alle direttive in vigore all’interno dell’organizzazione (art. 321d CO). Il lavoratore deve quindi seguire la via gerarchica o rivolgersi a un servizio preposto alla raccolta delle segnalazioni. Tuttavia, se l’obbligo di fedeltà e gli interessi del datore di lavoro lo esigono, è possibile rivolgersi direttamente a quest’ultimo. Alla luce di tali considerazioni, il lavoratore che constata un comportamento passibile di pena da parte del suo superiore non è tenuto a seguire la via gerarchica, ma può rivolgersi direttamente al datore di lavoro, seguendo la procedura di segnalazione eventualmente istituita, a meno che circostanze particolari non giustifichino deroghe.

14 RS 235.11

15 DTF 113 IV 68, consid. 6a.

16 DTF 130 III 28, consid. 4.1 e DTF 127 III 86, consid. 2c.

17 DTF 113 IV 68, consid. 6b.

18 Ibid., consid. 6e e 7.