Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine
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L’obbligo di fedeltà non viene compromesso dal diritto di segnalazione all’interno dell’organizzazione. In linea di principio non è infatti possibile rimproverare a un lavoratore la segnalazione interna di irregolarità. Come nel caso dell’obbligo di denuncia, la via da seguire per effettuare la segnalazione deve tuttavia corrispondere di regola a quanto prescritto dall’organizzazione.
L’obbligo di fedeltà pone invece dei limiti più severi alla segnalazione esterna. Il dovere di non rivelare fatti di natura confidenziale, come i segreti di fabbricazione o di affari (art. 321a cpv. 4 CO) rappresenta un limite chiaro. La segnalazione esterna è quindi ammessa soltanto in via eccezionale. La giurisprudenza e le teorie più importanti, infatti, estendono il dovere di discrezione anche agli atti illeciti, mentre la segnalazione esterna è ammessa soltanto in presenza di interessi preponderanti e nel rispetto del principio di proporzionalità19. È soprattutto quest’ultimo principio che obbliga il lavoratore a rivolgersi al datore di lavoro prima di segnalare i fatti constatati a un’autorità. L’opinione pubblica deve essere informata soltanto in ultima istanza, se l’autorità non adotta alcun provvedimento e se le circostanze lo giustificano. Il Tribunale federale, pur prevedendo la denuncia diretta all’autorità, non precisa le circostanze che la rendono ammissibile20. L'obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro non presuppone quindi alcun dovere di segnalazione all’esterno, che può derivare soltanto da disposizioni speciali che lo prevedano espressamente.
Nei rapporti di lavoro di diritto pubblico la situazione è simile: gli impiegati federali sottostanno al dovere di fedeltà di cui all’articolo 20 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)21. Inoltre, sono tenuti alla segretezza secondo l’articolo 22 capoverso 1 LPers e l’articolo 94 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)22. Date queste premesse, l’obbligo di denuncia è applicabile soltanto in alcuni casi. Esso si determina in base alle circostanze specifiche, soprattutto in funzione della gravità dell’infrazione e della posizione dell’impiegato; la procedura di segnalazione dev’essere innanzitutto interna e seguire la via gerarchica23. A determinate condizioni è anche possibile avvalersi del diritto di denuncia, poiché il segreto d’ufficio è limitato analogamente al dovere di discrezione nel diritto privato24. All’interno dell’Amministrazione federale, l’ufficio competente per raccogliere le segnalazioni è il Controllo federale delle finanze. Per la funzione pubblica cantonale valgono gli stessi principi25. Gli obblighi di
19 DTF 127 III 310, consid. 5a; contra: Thomas Geiser, Die Treuepflicht des Arbeitnehmers und ihre Schranken, Berna 1983, pagg. 264-266; Urs Wickihalder, Die Geheimhaltungspflicht des Arbeitnehmers unter Abgrenzung zur zulässigen Verwertung von Berufserfahrung nach Beendigung des Arbeitsverhältisses, Berna 2004, pagg. 25-26.
20 DTF 127 III 310, consid. 5a e 5b.
21 RS 172.220.1
22 RS 172.220.111.3
23 Rapporto del Consiglio federale del 16 giugno 2003 sulla prevenzione della corruzione, FF 2003 4454, n. 9 e, in virtù del diritto previgente, la risposta del Consiglio federale all’interpellanza Nabholz (89.384) «Statut des fonctionnaires. Devoir de dénonciation», Boll. Uff. CN 1989, pag. 1761 e il rapporto di Kurt Eichenberger, Bericht über Fragen einer Denunziationspflicht von Bundesbeamten bei Fehlverhalten eines Departementsvorstehers, febbraio 1989, cap. 5, lett. d-f.
24 DTF 115 IV 75, consid. 4a e DTF 94 IV 68, consid. 2.
25 Cfr. p. es. la sentenza del Tribunale amministrativo di Schwytz del 20 aprile 1994, in Peter Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 115 segg., consid. 4c.