Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine
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L'articolo 102 capoverso 2 del Codice penale svizzero (CP)6 sancisce la punibilità diretta delle imprese per determinati reati (criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro e corruzione) se non sono state prese «tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili» per impedire tali reati. È quindi legittimo chiedersi se l’istituzione di una procedura di segnalazione possa essere considerata parte di tali misure. Un’interpretazione di questo tipo è già stata formulata a livello teorico, soprattutto in merito ai casi di corruzione7, ma non è ancora stata applicata nella prassi.
Nel settore bancario, la circolare della Commissione federale delle banche «Sorveglianza e controllo interno» del 27 settembre 20068, non fa menzione di una procedura di segnalazione. Il rispettivo progetto comprendeva invece un numero marginale 44 che sanciva una tale procedura per gli istituti dotati di un comitato di audit. Il progetto era stato criticato proprio su questo punto9.
Esigenze connesse alla procedura interna di segnalazione
La protezione dei dati è una delle questioni principali connesse alle segnalazioni. Essa è stata ampiamente dibattuta in seno all’Unione europea a seguito dell’esigenza di istituire adeguate procedure interne per conformarsi alla Sarbanes-Oxley Act. Il 1° febbraio 2006 è stato quindi adottato il parere del gruppo di lavoro «ARTICOLO 29 – Gruppo per la tutela dei dati personali», l’organo consultivo europeo che si occupa della protezione dei dati10. Secondo il gruppo di lavoro tali procedure rispondono a un interesse legittimo del datore di lavoro, ma devono rispettare determinate condizioni. In particolare, le denunce anonime devono costituire un’eccezione, poiché non garantiscono la correttezza della rilevazione dei dati e celano il rischio di incoraggiare segnalazioni abusive11. Tuttavia, allo stesso tempo la proposta conferma la necessità della riservatezza delle segnalazioni12.
La questione viene affrontata anche nel diritto svizzero: l’articolo 328b CO precisa il principio di proporzionalità sancito nell’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)13 e autorizza il trattamento dei dati concernenti il lavoratore se si riferiscono alla sua idoneità lavorativa. La necessità di scoprire eventuali irregolarità si iscrive in tale contesto. Secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPD è necessario accertarsi dell’esattezza dei dati trattati. Potrebbe quindi rendersi necessaria una verifica rivolgendosi all’autore della segnalazione, con conseguente violazione dell’eventuale anonimato. La
6 RS 311.0
7 Matthias Forster, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, tesi San Gallo, 2006, pag. 237.
8 Disponibile all’indirizzo http://www.ebk.admin.ch/i/regulier/rundsch/index.html.
9 Il progetto è disponibile in francese all’indirizzo http://www.ebk.admin.ch/f/archiv/2005/regulierungsprojekte2005.html e i rispettivi commenti (in francese e tedesco) all’indirizzo http://www.ebk.admin.ch/f/regulier/stellungnahmen.html.
10 Parere 1/2006 relativo all’applicazione della normativa UE sulla protezione dei dati alle procedure interne per la denuncia delle irregolarità riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli contabili interni, la revisione contabile, la lotta contro la corruzione, la criminalità bancaria e finanziaria (00195/06/IT, WP 117).
11 Ibid., n. IV, 2, iii.
12 Ibid., n. IV, 5, ii.
13 RS 235.1