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Consultazione 2008/52: Modifica di ordinanze in materia di tasse di bollo, imposta preventiva e computo globale d'imposta · 7 pagine
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Ordinanza concernente le modifiche nel settore dell’imposta preventiva, delle tasse di bollo e del computo globale d’imposta
indagine progetto AFC 23.5.08
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 3 dicembre 19731 concernente le tasse di bollo è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 2
2Il capoverso 1 è applicabile alla cancellazione di un altro ente giuridico ai sensi dell’articolo 2 lettera a dell’ordinanza del 17 ottobre 20072 sul registro di commercio, se l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha comunicato all'Ufficio cantonale del registro di commercio che l'ente giuridico è diventato contribuente in virtù della legge federale sulle tasse di bollo.
Titolo prima dell'art. 9
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 9 cpv. 1, prima metà del periodo e cpv. 4
1Concerne soltanto il testo tedesco
4 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve inoltrare spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del conto annuale, la relazione sulla gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), se il totale del suo bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi. In tutti gli altri casi l’Amministrazione federale delle contribuzioni invita a presentare i documenti.
Art. 12 cpv. 2 – 4
2 La società cooperativa deve inoltrare spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del conto