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Consultazione 2008/52: Modifica di ordinanze in materia di tasse di bollo, imposta preventiva e computo globale d'imposta · 7 pagine

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compresi quelli che, se del caso, esso deve procurarsi presso la banca estera o il centro di deposito estero (art. 36 cpv. 5).

2 Se l’istituto si rifiuta di presentare i documenti giustificativi, se quelli presentati sono insufficienti o se esso rimette una dichiarazione inesatta, l’imposta deve essere pagata; inoltre l’Amministrazione federale delle contribuzioni può interdire all’istituto di rilasciare dichiarazioni ed informare gli altri istituti e il contribuente che, in avvenire, le dichiarazioni di detto istituto sono inefficaci. ...

Art. 38a (nuovo)

1 L’investimento collettivo di capitale può essere autorizzato, su richiesta, a soddisfare ai suoi obblighi fiscali mediante la notifica della V. Notifica

sostitutiva del distribuzione imponibile, purché i suoi investitori siano istituti pagamento svizzeri di previdenza professionale o istituti delle assicurazioni dell’imposta

sociali e casse di compensazione esentati dalle imposte nonché soggetti alla vigilanza della Confederazione oppure società svizzere di assicurazione sulla vita di diritto pubblico.

2 In tutti i casi la procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che i beneficiari delle prestazioni a carico dei quali l’imposta dovrebbe essere trasferita avrebbero diritto al suo rimborso secondo la legge o l’ordinanza. La procedura è retta per analogia dagli articoli 25 e 26 capoversi 1, 2 e 4.

Disposizione finale della modifica del ...................

Le disposizioni nuove o modificate sono applicabili alle prestazioni imponibili che scadono dopo il 31 dicembre 2008.

III

L’ordinanza del 22 agosto 196712 sul computo globale d’imposta è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 4 (nuovo)

4Per l’applicazione della presente ordinanza i dividendi e i redditi simili che ai fini della riduzione della doppia imposizione economica sono assoggettati solo a un’imposizione parziale o sono imponibili a un’aliquota ridotta (art. 18b e 20 cpv. 1bisLIFD e disposizioni affini del diritto fiscale cantonale) per le imposte sul reddito federali, cantonali e comunali, non sono considerati come redditi tassati per la parte esclusa dal calcolo dell’imposta sul reddito o nella misura della riduzione dell’aliquota d’imposta concessa. Se per la determinazione dell’imposta sul reddito federale, cantonale e comunale la doppia imposizione economica non viene ridotta secondo gli stessi metodi o nella stessa misura, per questi redditi l’importo massimo, per le imposte federali da una parte e, per le imposte cantonali e comunali dall'altra, deve essere calcolato separatamente. Si applicano per analogia gli articoli 12 e 20.

12 RS 672.201