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Consultazione 2008/52: Modifica di ordinanze in materia di tasse di bollo, imposta preventiva e computo globale d'imposta · 7 pagine

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Disposizione finale della modifica del ............ 2008

La presente modifica si applica ai redditi divenuti esigibili dopo il 31 dicembre 2008.

IV

1La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009, fatto salvo il capoverso 2.

2Le seguenti modifiche del numero II entrano in vigore il 1° ottobre 2008: la sostituzione di espressioni, l’articolo 28, l’articolo 30 capoverso 1 e il titolo marginale dell’articolo 30, l’articolo 31 capoversi 1, 2, ultimo periodo e 3, l’articolo 32 capoversi 2 e 4, l’articolo 34 capoverso 2, ultima metà del periodo, l’articolo 36 capoversi 1, 2, prima metà del periodo, 4 – 6, l’articolo 37 capoversi 1 e 2, primo periodo.

00. XXX 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione,