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Consultazione 2008/52: Modifica di ordinanze in materia di tasse di bollo, imposta preventiva e computo globale d'imposta · 7 pagine

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Art. 28

1 Si considera reddito imponibile di quote in un investimento collettivo di capitale ogni prestazione valutabile in denaro, fondata sulle quote, corrisposta al loro portatore, la quale non è versata mediante cedola che serve esclusivamente alla distribuzione di profitti in capitale, di proventi del possesso fondiario diretto o al rimborso di versamenti di capitale (art. 5 cpv. 1 lett. b della legge).

2In caso di ripresa delle quote l’imposta è riscossa soltanto se la ripresa è dovuta a scioglimento o liquidazione dell’investimento collettivo di capitale.

3 Se delle quote sono emesse senza cedole o la prestazione è corrisposta dietro consegna della quota o non si danno quote, i profitti in capitale, i versamenti di capitale e i proventi del possesso fondiario diretto sono esentati dall’imposta, qualora figurino separatamente nel conteggio destinato al portatore delle quote.

Art. 30, titolo marginale e cpv. 1

3. Direzione del

fondo e banca 1 Abrogato

depositaria

Art. 31 cpv. 1, 2, ultimo periodo e 3

1 La persona domiciliata in Svizzera, che è contribuente ai termini dell’articolo 10 capoverso 2 della legge, è tenuta, prima di iniziare l’emissione delle quote e senza esservi sollecitata, a dichiararsi come contribuente all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

2 ...La dichiarazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a. il contratto collettivo di investimento del fondo contrattuale di investimento;

b. gli statuti e il regolamento di investimento della società di investimento a capitale variabile (SICAV);

c. Il contratto di società della società in accomandita per gli investimenti collettivi di capitale;

d. gli statuti e il regolamento di investimento della società di investimento a capitale fisso (SICAF);

3 Le modificazioni sopravvenute dopo l’inizio dell’attività relativamente ai fatti da dichiarare o ai giustificativi da inviare conformemente al capoverso 2, in particolare l’apertura di nuovi uffici di pagamento e le modificazioni apportate ai documenti, devono essere dichiarate spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 32 cpv. 2 e 4

2 Nei sei mesi successivi alla fine dell’esercizio, il contribuente è tenuto a consegnare spontaneamente all’Amministrazione federale