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Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 11 pagine
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Ordinanza sul Catasto RDPP
Art. 6 Verifiche da parte dell’organo incaricato della tenuta del Catasto L’organo incaricato della tenuta del Catasto verifica la ricezione della conferma di cui all’articolo 5 capoverso 2 e la conformità dei dati forniti ai requisiti di cui all’articolo 5 capoverso 3.
Art. 7 Iscrizione dei dati
I dati sono iscritti senza indugio nel Catasto.
Art. 8 Procedura d’iscrizione
I Cantoni disciplinano i dettagli della procedura d’iscrizione.
Sezione 4: Forme di accesso
Art. 9 Servizio di rappresentazione
I contenuti del Catasto sono resi accessibili mediante un servizio di rappresentazione. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 1.
Art. 10 Estratti
1Un estratto è costituito da una rappresentazione analogica o digitale non modificabile di contenuti del Catasto concernenti almeno un bene immobile o un diritto spazialmente differenziato per sé stante e permanente.
2I dati concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono sovrapposti al livello d’informazione «Beni immobili» della misurazione ufficiale.
3Gli estratti informano circa quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono rappresentate.
4La Direzione federale delle misurazioni catastali emana direttive in merito alla rappresentazione degli estratti.
Art. 11 Estratti ristretti
1Chi fa richiesta di un estratto può chiedere che non vi figurino i contenuti seguenti:
a. i geodati di base supplementari designati dai Cantoni;
b. le prescrizioni legali;
c. i dati non rappresentati nel riferimento planimetrico ufficiale.
2Gli estratti ristretti informano circa quali contenuti del Catasto vi sono rappresentati e quali contenuti del Catasto sono stati omessi.
3La Direzione federale delle misurazioni catastali emana direttive in merito alla rappresentazione degli estratti ristretti.