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Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 11 pagine
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Ordinanza sul Catasto RDPP
Art. 12 Informazioni supplementari
1Oltre ai contenuti del Catasto possono essere rappresentati in qualità di informazioni non vincolanti dati georeferenziati ai sensi dell’Allegato 1 OGI5.
2I Cantoni possono interconnettere con il contenuto del Catasto informazioni sulle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.
3La Direzione federale delle misurazioni catastali può emanare direttive minime in merito alla rappresentazione delle informazioni supplementari.
Art. 13 Servizio di ricerca
La Direzione federale delle misurazioni catastali può rendere possibile l’accesso ai Catasti dei Cantoni mediante un servizio di ricerca giusta l’articolo 36 lettera b OGI6.
Sezione 5: Legalizzazioni
Art. 14 Estratti autenticati
1I Cantoni designano un organo competente per l’allestimento e il rilascio di estratti autenticati.
2Gli estratti autenticati sono rilasciati su richiesta.
3Mediante l’autenticazione è ufficialmente attestato che:
a. i dati rappresentati corrispondono allo stato aggiornato del contenuto del Catasto;
b. che il livello d’informazione «Beni immobili» corrisponde allo stato alla data indicata.
4I Cantoni disciplinano i dettagli.
Art. 15 Attestazioni di esattezza a posteriori
I Cantoni possono disporre che per gli estratti di geodati di base del Catasto devono essere rilasciate attestazioni di esattezza a posteriori. Per tali attestazioni si applicano per analogia i requisiti giusta l’articolo 37 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale.