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Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 11 pagine
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Ordinanza sul Catasto RDPP
a. impiegati in ragione del 10 per cento in qualità di contributi globali per progetti prioritari;
b. versati in ragione del 90 per cento ai Cantoni in qualità di contributi globali per i rispettivi costi d’esercizio.
2L’entità dei contributi globali per progetti prioritari è convenuta dal DDPS con i Cantoni interessati.
3Le risorse per i contributi globali ai costi d’esercizio dei Cantoni sono ripartite come segue:
a. un quinto suddiviso tra i Cantoni in parti uguali;
b. tre quinti suddivisi tra i Cantoni in base al rispettivo numero di abitanti;
c. un quinto suddiviso tra i Cantoni in base alla rispettiva superficie.
4Le risorse di cui al capoverso 3 sono calcolate in modo da coprire in media circa la metà dei costi d’esercizio stimati.
Art. 21 Accordi di programma
1Gli accordi di programma tra il DDPS e i Cantoni hanno come oggetto segnatamente:
a. le prestazioni del Cantone;
b. i contributi della Confederazione;
c. il controlling;
d. i dettagli in materia di vigilanza finanziaria.
2Gli accordi di programma sono stipulati per una durata di quattro anni. Possono essere convenuti obiettivi parziali per una durata inferiore.
Art. 22 Rapporti e controlli
1Il Cantone presenta ogni anno un rapporto all’Ufficio federale sull’impiego dei contributi globali.
2L’Ufficio federale controlla a campione:
a. l’esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
b. l’impiego dei contributi versati.
Art. 23 Adempimento parziale
1L’Ufficio federale sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
a. non adempie all’obbligo di rapporto (art. 22 cpv. 1);
b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.