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Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 11 pagine

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Ordinanza sul Catasto RDPP

Sezione 6: Funzione di organo di pubblicazione ufficiale

Art. 16

Se sono competenti per la regolamentazione della procedura, i Cantoni possono prescrivere che per determinate restrizioni di diritto pubblico della proprietà sia attribuita al Catasto la funzione di organo di pubblicazione ufficiale.

Sezione 7: Organizzazione

Art. 17 Tenuta del Catasto

1I Cantoni disciplinano l’organizzazione del rispettivo Catasto.

2Essi designano un organo responsabile per il rispettivo Catasto (organo incaricato della tenuta del Catasto).

3I Cantoni garantiscono l’accesso centralizzato al rispettivo Catasto.

Art. 18 Alta vigilanza

1La Direzione federale delle misurazioni catastali esercita l’alta vigilanza sulla tenuta dei Catasti.

2Essa può segnatamente:

a. emanare istruzioni e raccomandazioni generiche in merito all’introduzione, all’allestimento e alla tenuta dei Catasti nonché riguardo all’esecuzione della presente ordinanza;

b. svolgere ispezioni presso gli organi incaricati della tenuta dei Catasti;

c. prendere visione di tutti gli atti ufficiali concernenti la tenuta dei Catasti;

d. chiedere all’Ufficio federale di topografia, all’attenzione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDP-S) e del Consiglio federale, di procedere all’esecuzione sostitutiva;

e. prelevare o far prelevare da terzi incaricati dati a fini statistici e di valutazione.

Art. 19 Strategia della Confederazione

Dopo aver consultato i Cantoni e i servizi specializzati della Confederazione, il DDPS definisce la strategia per il Catasto.

Sezione 8: Finanziamento

Art. 20 Contributo della Confederazione

1Nel quadro dei crediti autorizzati, i contributi della Confederazione sono: