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Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 11 pagine
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Ordinanza sul Catasto RDPP
b. i geodati di base supplementari vincolanti per i proprietari designati dai Cantoni in virtù dell’articolo 16 capoverso 3 LGI;
c. le prescrizioni legali che descrivono le restrizioni della proprietà in maniera immediata unitamente ai corrispondenti geodati di base costituendo un’unità con quest’ultimi e che sono state emanate nel quadro della medesima procedura;
d. le indicazioni concernenti le basi legali delle restrizioni della proprietà;
e. se previste nel modello di dati (art. 4), ulteriori informazioni e indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.
Art. 4 Grado di dettaglio informativo
1Il servizio specializzato della Confederazione stabilisce nel modello di dati minimo (art. 9 OGI4) e nel relativo modello di rappresentazione (art. 11 OGI) quali geodati di base devono essere approntati e rappresentati nel riferimento planimetrico ufficiale (art. 4 OGI) e quali di detti dati possono essere elaborati e rappresentati in altre forme.
2Esso può emanare prescrizioni minime in merito alla rappresentazione delle prescrizioni legali e delle indicazioni concernenti le basi legali.
Sezione 3: Iscrizione nel Catasto
Art. 5 Approntamento dei dati
1Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI mette senza indugio e in forma elettronica a disposizione dell’organo incaricato della tenuta del Catasto conformemente all’articolo 17 capoverso 2 i dati rilevati e aggiornati ai sensi dell’articolo 3.
2Esso conferma all’organo incaricato della tenuta del Catasto che i dati soddisfano i seguenti requisiti:
a. le restrizioni della proprietà rappresentate nei dati sono state emanate dall’autorità competente nell’ambito della procedura prescritta dalla legislazione tecnica;
b. le restrizioni della proprietà rappresentate nei dati sono entrate in vigore;
c. la conformità dei dati con la decisione è stata verificata sotto la responsabilità dell’autorità di cui alla lettera a.
3I geodati di base di diritto federale devono essere conformi alle direttive di cui all’articolo 4 capoverso 1; i geodati di base supplementari designati dai Cantoni devono essere conformi ai requisiti qualitativi e tecnici minimi e generici prescritti per i geodati di base di diritto federale.