Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 4 pagine
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Articolo 2 Elenchi delle sostanze controllate
Le sostanze controllate sono suddivise in sette elenchi. Le sostanze vengono attribuite a uno degli elenchi a-g in base all'estensione del controllo necessaria. Per motivi di chiarezza e per non dover cercare singole sostanze in sette elenchi separatamente, le sostanze figuranti negli elenchi a-d sono riportate in ordine alfabetico in un elenco generale (allegato 1) con l'indicazione del relativo elenco. Gli elenchi e, f e g costituiscono ciascuno un allegato separato.
Articolo 3 Paglia di papavero
Questa disposizione è recepita nel diritto vigente ed è completata dalla precisazione secondo la quale la commercializzazione della paglia di papavero all'interno del Paese è legale e non necessita di un'autorizzazione per l'impiego di sostanze controllate. La paglia di papavero è utilizzata in particolare per le decorazioni floreali.
Articolo 4 Precursori
Questa disposizione è recepita nel diritto vigente.
Articolo 5 Coadiuvanti chimici
Questa disposizione è recepita nel diritto vigente e contiene una precisazione relativa alla quantità. Per l'esportazione di coadiuvanti chimici nei Paesi bersaglio, a partire da un determinato volume d'esportazione totale (dipendente dalla sostanza) per anno civile e per Paese bersaglio è necessaria un'autorizzazione dell'Istituto. Se un'azienda raggiunge tale volume massimo, come per esempio l'esportazione di 50 chilogrammi di acetone verso l'Egitto, essa è obbligata a richiedere una relativa autorizzazione all'Istituto.
Articolo 6 Aggiornamento degli elenchi
In questo articolo è fissato esplicitamente il mandato, conferito dal DFI all'Istituto, di controllare regolarmente gli elenchi. Se nell'ambito dell'adempimento di tale mandato l'Istituto dovesse giungere alla conclusione che è necessario modificare gli elenchi, presenta una domanda in tal senso al DFI.
3 Gli allegati
Allegato 1 Elenco generale delle sostanze controllate degli elenchi a-d
Per rendere più agevole l'utilizzo, le sostanze riportate con diverse designazioni sono state munite del numero GTIN (in precedenza EAN-A).
Canapa, estratto di canapa, olio di canapa, tintura di canapa: gli «stupefacenti con effetti del tipo della canapa» fanno parte degli stupefacenti vietati. La LStup vigente vieta la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di canapa se essa serve a produrre stupefacenti. Questa dimostrazione dello scopo è stata stralciata nella LStup riveduta, con la conseguenza che tutti i tipi di canapa e ogni prodotto della canapa sono considerati stupefacenti. dato che la canapa è impiegata anche nell'industria (corde, tessili) e nell'alimentazione (tè, olio), in futuro dovrà essere introdotto un criterio che definisca chiaramente quale canapa deve essere considerata uno stupefacente ai sensi della LStup. Negli ultimi anni, quale criterio di distinzione si è imposto il tenore massimo di tetracannabinolo (THC). Questo criterio è opportuno, dato che il THC è la sostanza attiva principale con effetto psicoattivo presente nella canapa ed è oggettivamente misurabile.