Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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alimentari nonché i diritti e gli obblighi dei consumatori e dei produttori di alimenti. Deve pertanto essere seguita la normale procedura legislativa.
6. Delega di competenze legislative
Per far sì che, se necessario, il diritto svizzero in materia di derrate alimentari possa essere adeguato in modo rapido ed efficiente al diritto CE, l'avamprogetto di legge contiene numerose norme di delega. Solo così possono essere integrate nel diritto svizzero prescrizioni spesso molto dettagliate. A differenza degli Stati membri dell’UE, per i quali i regolamenti europei si applicano direttamente, la Svizzera deve recepire nel diritto nazionale anche i regolamenti CE. In molti settori tecnici, ciò avverrà mediante rimandi. Restano tuttavia abbastanza disposizioni – segnatamente nell’ambito delle direttive CE – che devono essere riprese più o meno alla lettera.
Rispetto al diritto in vigore sono previste modifiche o complementi a livello delle disposizioni di delega nei seguenti settori:
Gli articoli 7-9 e 16 contengono la base per le disposizioni concernenti la sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti dell’ODerr, che a sua volta subdelega molti dettagli al Dipartimento. Sono fondate su di essi in particolare l’ordinanza sui requisiti igienici, l’ordinanza del DFI del 26 giugno 199593 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti, l’ordinanza del DFI del 23 novembre 200594 sui materiali e gli oggetti e l’ordinanza concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari. Per il momento non si sa ancora se in occasione dell’imminente revisione delle ordinanze queste ordinanze del Dipartimento manterranno la loro struttura attuale o saranno imperniate alla struttura dei regolamenti CE (cfr. n. 1.7 sopra).
Articolo 12: l’obbligo di autorizzazione e di annuncio è un elemento essenziale del diritto CE. La regolamentazione delle deroghe è delegata al Consiglio federale, che si ispirerà al diritto europeo.
Articolo 13: anche in relazione alla caratterizzazione, il Consiglio federale deve poter prevedere delle deroghe.
Articolo 14: questa disposizione costituisce la base per tutte le prescrizioni sulla caratterizzazione, i cui principi sono disciplinati nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e i dettagli nell’ordinanza sulla caratterizzazione.
Articolo 15: con questa delega, al Consiglio federale è attribuita la competenza di disciplinare il consumo di alcol pericoloso per la salute, in particolare da parte dei giovani.
L’articolo 17 contiene norme di delega analoghe per gli oggetti d’uso.
Articolo 21: le disposizioni che attuano queste norme di delega si basano sostanzialmente su conoscenze scientifiche acquisite nell’ambito del Codex Alimentarius o dell’autorità europea per la sicurezza delle derrate alimentari (EFSA).
Il controllo autonomo di cui all’articolo 25 è una disposizione fondamentale del moderno diritto in materia di derrate alimentari. Anche qui, il Consiglio federale deve stabilire esattamente gli obblighi.