Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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3.2 Per i Cantoni e per i Comuni

Come indicato al numero 3.1, la Confederazione sosterrà i laboratori che si metteranno a disposizione come laboratori di riferimento con 25'000 franchi all’anno. Oggi non è possibile stimare l’onere finanziario supplementare dei Cantoni per la gestione di un laboratorio di riferimento. Se i contributi della Confederazione non dovessero essere sufficienti per coprirlo, si può tuttavia partire dal presupposto che la quota a carico dei Cantoni sarà limitata.

Il sistema informatico centrale previsto all’articolo 56 è finanziato dalla Confederazione. I Cantoni potranno utilizzarlo gratuitamente. Dovranno tuttavia garantire la protezione dei dati all’interno del Cantone e disciplinare chi avrà accesso online. Anche questo onere supplementare non comporterà grandi costi per i Cantoni.

In sintesi, la presente revisione non comporterà un grande onere supplementare per i Cantoni e i Comuni. Saranno generati maggiori costi solo se la Svizzera riuscirà – in un secondo tempo – a concludere un accordo con la CE in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso. In tal caso, alle spese supplementari si contrapporrebbe però un miglioramento della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti nonché notevoli vantaggi economici per la Svizzera. Se sarà concluso un accordo del genere con la CE, il corrispondente messaggio sarà sottoposto al Parlamento separatamente.

3.3 Per l’economia

3.3.1 Necessità e possibilità di un intervento statale

La necessità della revisione della legge sulle derrate alimentari scaturisce da un lato dal fatto che la Svizzera vorrebbe partecipare ai sistemi della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti della CE e al mercato interno europeo e a tal fine deve recepire nel diritto nazionale l’“acquis communautaire” e dall’altro dal fatto che il diritto svizzero in materia di derrate alimentari va ravvicinato il più possibile al diritto CE in seguito all’introduzione dell’applicazione unilaterale del cosiddetto principio “Cassis de Dijon” (revisione della LOTC). La revisione della legge sulle derrate alimentari è necessaria anche perché la Svizzera intende mantenere l’equivalenza con il diritto CE delle sue disposizioni in materia di igiene nel settore delle derrate alimentari di origine animale, riconosciuta dalla Commissione europea. Infine, il ravvicinamento del diritto svizzero in materia di derrate alimentari al diritto CE è anche una premessa per evitare inutili ostacoli al commercio nell’ambito dello scambio di merci con gli Stati dell’UE e dello SEE. Tali ostacoli rincarano i prezzi, oggi già alti in Svizzera, impedendo di ridurli al livello dei Paesi limitrofi (cfr. anche

n. 1.2.1 sopra).

3.3.2 Ripercussioni per singole categorie sociali

La legge sulle derrate alimentari mira a proteggere i consumatori. La modifica della legge sulle derrate alimentari porta dei vantaggi per i consumatori segnatamente in relazione alla sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti. Rispetto al diritto attuale è ora ancorato espressamente il principio di precauzione. L’inserimento del divieto di inganno per gli oggetti d’uso nonché l’inclusione dell’acqua della doccia e del bagno nel campo d’applicazione della legge aumentano il livello di protezione