Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine

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Conformemente al mandato impartito dal Consiglio federale, nell’elaborazione del progetto sono state esaminate l’introduzione della multa amministrativa nell’ambito della cosiddetta vigilanza estesa sui mercati finanziari e l’introduzione, nell’ambito delle offerte pubbliche di acquisto, di normative analoghe a quelle dell’obbligo di pubblicità. In un raffronto giuridico dettagliato con la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)4 il progetto si occupa della questione dei rischi di reputazione per la piazza finanziaria svizzera.

1.1.2 Interventi parlamentari pendenti

1.1.2.1 Mozione 06.3426 / Revisione totale delle norme penali in materia di insider trading

La mozione è stata trasmessa al Consiglio federale il 13 marzo 2008 con l’incarico di sottoporre a una revisione totale gli articoli 161 e 161bisCP e di presentare un disegno corrispondente all’Assemblea federale. La mozione viene attuata con la revisione dei reati borsistici e dell’abuso di mercato oggetto del presente progetto.

1.1.2.2 Iniziativa 06.470 / Reati borsistici (reati insider e manipolazione dei corsi). Inasprire le norme penali

Questa iniziativa parlamentare esige l’abrogazione dell’articolo 161 numero 3 CP e un’estensione della fattispecie punibile dell’articolo 161bisCP alle manipolazioni di natura tale da influire sull’andamento dell’offerta o della domanda. L’iniziativa non è ancora stata trattata dal Consiglio nazionale. La revisione dei reati borsistici e dell’abuso di mercato, oggetto del presente progetto, tiene pienamente conto di questo intervento parlamentare, in considerazione del fatto che l’articolo 161 numero 3 CP è stato abrogato fin dal 1° ottobre 20085.

1.1.3 Definizioni

Dal profilo terminologico il progetto opera una distinzione tra le definizioni di reati borsistici e di abuso di mercato.

Per reati borsistici si intendono fattispecie di carattere penale. Esse comportano lo sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (divieto insider / operazioni insider, art. 161 CP, art. 44a AP-LBVM), la manipolazione dei corsi (art. 161bisCP, art. 44b AP-LBVM), nonché la violazione dell’obbligo di dichiarazione delle partecipazioni (violazione dell’obbligo di pubblicità; art. 20 e 41 LBVM6, art. 20 e 41 AP-LBVM).

Rientrano nella definizione di abusi di mercato i comportamenti il cui contenuto di illiceità danneggia la funzionalità del mercato dei capitali, ma sono di importanza secondaria dal profilo del diritto penale. Questi comportamenti sono puniti dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della legislazio-

4 GUCE L 096 12.04.2003, pag. 16; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2008/26/CE,

GUCE L81 del 20.3.2008, pag. 42.

5 Abrogato dal n. I della LF del 20 marzo 2008, con effetto a contare dal 1° ottobre 2008

(RU 2008 4501 4502; FF 2007 407).

6 RS 954.1