Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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L’introduzione della vigilanza generale o della vigilanza estesa sui mercati finanziari non ha ripercussioni sul bilancio della Confederazione perché la FINMA è finanziata per il tramite di emolumenti e di tasse di vigilanza. Per quanto riguarda la FINMA sarebbe necessario un ampliamento ridotto degli effettivi di personale (creazione di due o tre nuovi posti). Se del caso si renderà necessario un adeguamento dell’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni
Nei casi semplici («casi bagatella») il Ministero pubblico della Confederazione può trasferire alle autorità cantonali il perseguimento e il giudizio dei reati borsistici. A mente delle nuove possibilità che gli sono offerte dal Codice di procedura penale (emanazione di un decreto d’accusa in casi di minore gravità, art. 352 segg. CCP; procedura con rito abbreviato, art. 358 segg. CCP) si può nondimeno supporre che il Ministero pubblico della Confederazione non ricorra di fatto o solo in misura esigua a questa delega di competenze nei casi semplici (cfr. in merito il n. 1.4.3).
Nella maggior parte dei casi non esistono tuttavia nel diritto cantonale disposizioni in materia di competenza che si riferiscono esplicitamente ai reati borsistici. Ne è il caso anche il Cantone di Zurigo. Il suo Ministero pubblico specializzato III (reati economici) persegue sulla piazza borsistica di gran lunga maggiore della Svizzera anche il maggior numero di reati in questo settore. La competenza locale in materia di reati insider e di manipolazione dei corsi risulta dal diritto federale. Conformemente a una raccomandazione della Commissione per la criminalità organizzata e la criminalità economica (OKWK), in presenza di pluralità di competenze locali i rapporti di inchiesta della SIX Swiss Exchange SA sono di norma inoltrati al solo Ministero pubblico III del Cantone di Zurigo (autorità di perseguimento penale sul posto della borsa). A livello cantonale non ci si aspettano pertanto adeguamenti del diritto cantonale o solo adeguamenti minimi.
Anche per quanto riguarda la stima delle riduzioni di personale attese nei Cantoni ci si può fondare sui valori sperimentali del Cantone di Zurigo. Da numerosi anni l’onere di lavoro del Ministero pubblico III è molto elevato, mentre ne sono esigue le risorse finanziare e di personale. La sparizione dei reati insider e delle manipolazioni dei corsi non comporterà una riduzione del personale, bensì uno sgravio delle risorse di personale esistenti. Se ne possono trarre le medesime conclusioni per gli altri Cantoni che, nella prassi, avviano soltanto in singoli casi procedimenti per reati insider e manipolazioni dei corsi.
Le procedure insider sono procedure dispendiose. A causa delle difficoltà di prova le chance di condanna sono molto ridotte. I costi dell’inchiesta, comprese le ripetibili ai patrocinatori, sono inevitabilmente a carico dello Stato. La soppressione del perseguimento e del giudizio dei reati insider e delle manipolazioni dei corsi da parte dei Cantoni determinerà verosimilmente una riduzione dei costi nei Cantoni che eseguono siffatte procedure nella prassi.
3.3 Ripercussioni per l’economia
La razionalizzazione del corso delle istanze penali e la concentrazione del perseguimento dei reati borsistici presso un’unica autorità determina un’ottimizzazione del sistema svizzero di perseguimento penale. Il funzionamento del sistema e quindi dello Stato di diritto in Svizzera dipende da un’amministrazione della giustizia efficiente e di alto livello qualitativo. Al monopolio dello Stato in materia di punizione fa riscontro l’obbligo di attuare questo diritto di punizione nel quadro di una procedura