Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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Fattispecie soggettiva
Dal profilo soggettivo è indispensabile il carattere intenzionale. La comunicazione per negligenza di conoscenze insider non è punibile.
Art. 44b Manipolazione dei corsi
La fattispecie della manipolazione dei corsi corrisponde a quella della legislazione in vigore, ossia a quella dell’articolo 161bisCP (cfr. n. 1.1.4.3). L’unica differenza consiste nel fatto che si rinuncia al criterio dell’illegittimità del vantaggio patrimoniale. Questo criterio è materialmente errato perché un vantaggio patrimoniale è illegittimo quando è in contraddizione con l’ordinamento giuridico esterno al diritto penale. Dato che la legislazione svizzera non contiene alcuna disposizione dalla quale risulti quando il vantaggio conseguito con una manipolazione dei corsi sia legittimo e quando esso sia illegittimo, questa esigenza va ampiamente a vuoto. Poiché la manipolazione dei corsi non contempla alcun atto che possa essere classificato come sostegno legale dei corsi, anche per questo motivo il criterio dell’illegittimità non è necessario.
Art. 44c Competenza
Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 41, 44a e 44b competono alla giurisdizione federale. L’autorità di perseguimento è il Ministero pubblico della Confederazione. Il giudizio dei reati borsistici compete al Tribunale penale federale e in definitiva al Tribunale federale (ricorso in materia penale, art. 78 segg. LTF). In applicazione di questa disposizione, nei casi semplici (i cosiddetti «casi bagatella») il Ministero pubblico della Confederazione può trasferire la causa penale per perseguimento e giudizio alle autorità cantonali (art. 25 cpv. 2 CCP; cfr. in merito il n. 1.4.3).
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’attuazione del progetto esige personale supplementare a livello di Confederazione perché la competenza del perseguimento penale è trasferita integralmente alle autorità federali. Il Ministero pubblico della Confederazione prospetta una maggiore spesa di personale pari a cinque posti (un procuratore, un sostituto del procuratore, un cancelliere e due specialisti della borsa). La polizia criminale federale, in quanto polizia giudiziaria della Confederazione, un fabbisogno supplementare di personale di tre inquirenti specializzati e una maggiore uscita finanziaria direttamente vincolata di circa 535 000 franchi. Il DFF prospetta invece una riduzione delle spese pari a un posto.
Nel novembre del 2009 il Consiglio federale ha stabilito i valori di riferimento per il programma di consolidamento 2010–2013. Secondo tale programma la tendenza di crescita degli effettivi di personale dovrà essere frenata per il tramite di una riduzione successiva degli effettivi fino al 2 per cento nel 2013. In linea di massima il maggiore fabbisogno di personale dovrà pertanto essere compensato a livello interno. Il Consiglio federale ne stabilirà i dettagli al momento dell’adozione del messaggio concernente la modifica della legge sulle borse. Il progetto entrerà verosimilmente in vigore al più presto nel 2013.