Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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za che porrebbe sottosopra il rapporto tra reato di base e reato qualificato. A ciò si aggiunge il fatto che in caso di valore soglia inferiore il dispendio di controllo degli intermediari finanziari necessario in vista della lotta contro il riciclaggio di denaro aumenterebbe in maniera eccessiva, ciò che non è previsto.
Regime di eccezione (cpv. 5)
Il capoverso 5 reca un regime di eccezione esplicito del divieto di operazioni insider, giustificato dall’incremento della certezza del diritto: questa eccezione non costituisce una fattispecie a sé stante, bensì una limitazione dei capoversi 1–4.
Questo regime tiene conto del fatto che l’intenzione di effettuare determinate transazioni va sussunta nel concetto di informazioni insider, ciò che avrebbe a sua volta come conseguenza che le transazioni, ad esempio gli acquisti di azioni da parte del riprendente alla vigilia di un’offerta pubblica di acquisto senza rendere previamente pubblica tale intenzione, potrebbero comportare la punibilità ai sensi dell’articolo 44a. È generalmente ammesso che questo non sarebbe un risultato auspicato, per lo meno quando il riprendente non dispone di alcuna informazione privilegiata (proveniente p. es. da una due diligence)59.
Dal campo di applicazione della fattispecie delle operazioni insider devono essere esclusi unicamente i casi in cui l’informazione insider si esaurisce nel solo fatto che l’autore potenziale ha forgiato l’intenzione di effettuare personalmente transazioni o di farle effettuare da un terzo per proprio conto. Sarebbe quindi esente da pena chiunque attua personalmente i propri piani. Ne costituirebbe un esempio l’investitore che basandosi su informazioni di notorietà generale attua, senza renderla previamente pubblica, la propria decisione di effettuare un’offerta pubblica di acquisto o di costituire una più forte partecipazione. È parimenti esente da pena la persona che effettua la transazione corrispondente su mandato dell’investitore, quindi ad esempio il broker incaricato dall’investitore di costituire la partecipazione. Essa è invece punibile se il terzo opera anche per proprio conto, ossia quando il suddetto broker effettua acquisti per proprio conto di azioni della società mirata.
Non si è in presenza di un caso di applicazione del capoverso 5, rispettivamente di un’operazione insider, quando la decisione di effettuare determinate transazioni si fonda a sua volta su un’informazione insider. L’acquisto delle azioni costituisce un caso di operazione insider se la decisione di effettuare un’offerta pubblica di acquisto è presa ad esempio sulla base di informazioni che hanno a loro volta un carattere insider (perché è stata p. es. effettuata una due diligence o si sono raccolte conoscenze addirittura tramite spionaggio economico).
59 Nel caso dell’esistenza di siffatte conoscenze specialistiche gli acquisti di azioni sono possibili soltanto dopo la pubblicazione dell’intenzione o dopo la pubblicazione delle circostanze alle quali si riferiscono tali conoscenze specialistiche. Sul mercato è pure usuale imporre contrattualmente un divieto di commercio alla parte alla quale è concessa una due diligence.