Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 46 pagine
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imponibile, con rinuncia alla deduzione delle spese di conseguimento del reddito. Secondo la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale questo modo di procedere è fondamentalmente conforme alla Costituzione federale – come del resto anche il sistema attuale dell’imposizione del valore locativo meno le spese di conseguimento del reddito. La questione dell’osservanza dei principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure dell’imposizione secondo la capacità economica dipende dalla forma della nuova normativa.
Secondo i principi fiscali generali gli interessi passivi dovrebbero essere deducibili nella misura in cui essi rappresentano spese di conseguimento del reddito. Ciò significa che in futuro gli interessi passivi afferenti alla proprietà abitativa non saranno più deducibili perché non più in relazione con il conseguimento di un reddito imponibile. L’attribuzione degli interessi passivi a determinati proventi è peraltro estremamente difficile. I contribuenti benestanti possono ad esempio scegliere tra il finanziamento della loro proprietà abitativa mediante l’accensione di un’ipoteca su tale immobile o tramite il procacciamento di capitale di terzi in maniera diversa. In considerazione di queste difficoltà, il diritto vigente ammette fondamentalmente, nel senso di una deduzione generale, tutti gli interessi passivi maturati sui debiti privati. La deduzione è nondimeno limitata ai redditi imponibili della sostanza, più ulteriori 50 000 franchi. Il principio di questa regola può essere mantenuto. Tuttavia l’attuale «franchigia» di 50 000 franchi deve essere soppressa perché principalmente destinata a garantire la deducibilità degli interessi ipotecari. In futuro, poiché il valore locativo non dovrà più essere tassato, anche gli interessi passivi non potranno più essere dedotti, a meno che esistano altri redditi imponibili della sostanza. La deduzione degli interessi passivi maturati sui debiti privati è invece possibile se esistono altri redditi imponibili della sostanza, anche se dal profilo formale si tratta di interessi ipotecari. Questa regola, sempre di carattere piuttosto liberale, è giustificata nel senso di una soluzione praticabile e di una parità di trattamento di tutti gli interessi passivi maturati sui debiti privati (cfr. in merito le spiegazioni in merito all’art. 33 LIFD).
La deduzione a favore di chi acquista la prima proprietà abitativa costituisce invece fondamentalmente una breccia nel sistema. La giustificazione di questa soluzione va vista nella promozione della proprietà abitativa. La promozione della proprietà abitativa costituisce un obiettivo politico con valenza costituzionale. Esso è destinato in generale alla promozione della proprietà abitativa (art. 108 Cost.) e della previdenza individuale (art. 111 cpv. 4 Cost.). In quanto misura di promozione, la deduzione non deve e non può non ottemperare imperativamente al principio della parità di trattamento. Il suo scopo è di provvedere affinché le singole persone siano meno gravate, in modo che esse possano disporre di maggiori risorse per adottare un comportamento che la collettività considera degno di promozione (acquisto di proprietà abitativa). La limitazione della misura quanto alla durata e all’importo costituisce una soluzione accettabile e sostenibile.
Per giustificare la deduzione per misure di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente particolarmente efficaci dal profilo qualitativo si rinvia alle spiegazioni menzionate al numero 4.2. In questo contesto è determinate in particolare l’articolo 89 Cost., che impone alla Confederazione e ai Cantoni un consumo energetico parsimonioso e razionale.
La proposta di deduzione degli interessi passivi per l’acquirente della prima