Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 46 pagine

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proprietà abitativa e la possibilità di deduzione per misure di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente particolarmente efficaci dal profilo qualitativo sfruttano il margine finanziario di manovra esistente senza violare il quadro stabilito dalla Costituzione federale.

Abitazioni secondarie

Secondo l’articolo 129 capoverso 2 Cost. l’armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si estende tra l’altro all’assoggettamento e all’oggetto dell’imposta. La Confederazione ha pertanto la competenza di prevedere l’introduzione di un’imposta cantonale speciale sulle abitazioni secondarie ad uso personale. Una siffatta norma deve essere prescritta a tutti i Cantoni, nel senso del mandato costituzionale dell’armonizzazione fiscale. La parità di trattamento nell’ambito di questa imposta speciale è garantita nella misura in cui i proprietari di abitazioni secondarie nel Cantone e fuori Cantone sono equiparati.

4.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali della Svizzera non sono toccati dalla presente proposta di riforma dell’imposizione della proprietà abitativa.

4.3 Assoggettamento al freno alle spese

Non è necessario alcun assoggettamento al freno alle spese.

Allegato:

Sintesi dell’imposizione della proprietà abitativa