Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine

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rischio è tanto maggiore se si considera che, non dovendo fornire motivazioni, l’Autorità della concorrenza è propensa ad aprire un’inchiesta preliminare ogniqualvolta non può escludere con certezza l’esistenza di problemi in materia di diritto dei cartelli.

La revisione della procedura di opposizione intende tenere conto di queste considerazioni e garantire un miglior adempimento della funzione che il legislatore ha previsto per tale procedura. In sede di revisione della procedura si tratta di soppesare accuratamente gli interessi che sono in gioco: quelli delle imprese di avere una sicurezza giuridica e una libertà di gestione possibilmente ampie e quello pubblico di impedire limitazioni illecite della concorrenza.

Soluzione

Il Consiglio federale propone in primo luogo di raccorciare da cinque a due mesi dal ricevimento della notifica il termine entro il quale l’Autorità della concorrenza deve agire affinché un’impresa possa essere sanzionata per la pratica annunciata. Se l’Autorità della concorrenza non apre un’inchiesta preliminare o un’inchiesta entro tale termine, la punibilità della pratica annunciata viene definitivamente meno.

In secondo luogo, solamente l’avvio di un’inchiesta formale ai sensi dell’articolo 27 esporrà le imprese al rischio di essere sanzionate e non già, come sinora, l’apertura di un’inchiesta preliminare ai sensi dell’articolo 26. I requisiti per l'avvio di un'inchiesta sono maggiori rispetto a quelli per l'avvio di un'inchiesta preliminare: nel primo caso sono necessari degli indizi di una limitazione illecita della concorrenza.

La riduzione del suddetto termine comporta immediatamente un aumento della sicurezza giuridica per le imprese. Per progetti che palesemente non presentano alcun rischio d’infrazione al diritto in materia di cartelli o che non concernono fattispecie sanzionabili, le imprese ottengono entro due mesi la certezza di non esporsi al rischio di essere sanzionate per l’attuazione del relativo progetto. Con la seconda modifica si intende soprattutto ridurre l’effetto inibitorio che la minaccia di sanzioni può esercitare sugli investimenti. Dato che sarà solo la notifica dell’apertura di un’inchiesta formale a comportare il rischio di sanzioni, il periodo in cui un progetto può in ogni caso essere attuato senza incorrere in sanzioni viene prolungato rispetto ad oggi. Sia durante la procedura di opposizione di due mesi sia durante e dopo l’inchiesta preliminare (fino all’avvio di un’inchiesta formale), l’impresa può attuare la pratica annunciata senza incorrere in sanzioni.

Se l’Autorità della concorrenza giunge alla conclusione che dopo l’attuazione della pratica notificata (eventualmente in forma adeguata) vi siano effettivamente, sulla base degli effetti di mercato, indizi di una limitazione illecita della concorrenza, essa comunicherà all’impresa l’avvio imminente di un’inchiesta. Fino a tale momento, l’impresa ha ancora la possibilità – entro un termine ragionevole – di eludere una sanzione rinunciando o modificando la pratica ritenuta limitativa della concorrenza.

Alternative

Il progetto iniziale del Consiglio federale del 2001 prevedeva sempre, in caso di notifica, l’esclusione della punibilità diretta. Il Parlamento ha tuttavia respinto questa proposta: nell’ambito del dibattito parlamentare è stata introdotta la punibilità di una