Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
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Per le economie di piccola taglia come quella svizzera, la presenza di frontiere aperte è una delle premesse più importanti per il funzionamento della concorrenza. Ecco perché la lotta efficiente alle limitazioni transfrontaliere della concorrenza è particolarmente importante. Le autorità svizzere in materia di concorrenza sono tuttavia svantaggiate. Infatti, mancano quasi del tutto le condizioni per un coordinamento transfrontaliero delle inchieste con altre autorità della concorrenza: l’ordinamento giuridico svizzero non contempla né una norma giuridica nazionale né un accordo di cooperazione internazionale completo che disciplini lo scambio di informazioni formale tra le autorità in questione. Sul piano bilaterale, unicamente l’Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e l’UE, in vigore dal 1° giugno 2002, contiene disposizioni in materia di concorrenza, riprese dal diritto in materia di concorrenza della CE. Inoltre, alcuni accordi di libero scambio contengono disposizioni sulla cooperazione per questioni riguardanti la concorrenza. Tuttavia, nessun accordo attualmente in vigore prevede lo scambio di informazioni confidenziali, a prescindere dal suddetto Accordo sul trasporto aereo con il suo campo d’applicazione molto particolare.
Vi è necessità di agire, in particolare, per il seguente motivo: se le autorità della concorrenza estere effettuano una perquisizione domiciliare contro un cartello internazionale attivo anche in Svizzera, le imprese interessate nel nostro Paese vengono solitamente a conoscenza di tali operazioni prima dell’autorità svizzera in materia di concorrenza. Tali imprese sono dunque avvisate e possono prevenire il reperimento di informazioni rilevanti da parte dell’Autorità della concorrenza, rendendo impossibile l’identificazione del cartello in Svizzera.
L’obiettivo della revisione è quello di adeguare alla realtà aziendale odierna la situazione giuridica vigente per quel che concerne la collaborazione transfrontaliera e lo scambio di dati con le autorità estere in materia di concorrenza. In tal modo si intende perfezionare la lotta ai cartelli internazionali con effetti sulla Svizzera e garantire che il nostro Paese non diventi un terreno troppo fertile per tali accordi.
Soluzione
L’autorità competente in materia di concorrenza dev’essere dotata degli strumenti necessari per poter tenere il passo, nell’adempimento dei suoi compiti, con il crescente intreccio internazionale delle relazioni economiche. Nell’esercizio delle
sua attività d'indagine, deve poter collaborare con le autorità estere e scambiare con queste ultime informazioni confidenziali.
Nel contempo, occorre valorizzare la protezione giuridica e prevenire un eventuale aumento sproporzionato delle richieste d'informazioni da parte delle autorità estere. Ecco perché la possibilità di trasmettere dati ad autorità estere viene vincolata a chiare condizioni:
- le informazioni devono poter essere scambiate solamente se le pratiche sotto esame nello Stato destinatario sono illecite anche secondo il diritto svizzero;
- l'autorità svizzera in materia di concorrenza deve poter trasmettere informazioni soltanto se l’autorità estera garantisce la reciprocità in tal senso;