Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine

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Progetto in consultazione LCart

- Le informazioni possono essere usate dalle autorità estere della concorrenza soltanto quali mezzi di prova in relazione all’oggetto dell’inchiesta per cui sono inizialmente state richieste (principio di specialità).

- Le informazioni possono essere trasmesse unicamente se le autorità estere assicurano di tutelare i diritti procedurali e di parte in una maniera analoga a quella svizzera.

- La trasmissione è consentita unicamente se le autorità estere sono vincolate al segreto d’ufficio o sottostanno a un obbligo di segretezza corrispondente.

- Inoltre, l’Autorità della concorrenza decide, d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia, se l’assistenza giudiziaria in materia penale sia esclusa o meno a causa del tipo di reato. Le violazioni di disposizioni della legislazione sui cartelli non valgono esplicitamente come reati in materia di politica monetaria, commerciale o economica ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 della legge del 20 marzo 1981 sull’assistenza in materia penale;

- Infine, le informazioni confidenziali scambiate non possono essere utilizzate in procedure civili estere.

In via di principio, va detto che si tratta di una disposizione a carattere facoltativo: l’Autorità della concorrenza non è tenuta a trasmettere informazioni ad autorità estere.

Le informazioni che vengono fornite facoltativamente dalle imprese all’Autorità della concorrenza in base al regime del bonus («programma di clemenza») o nel corso di una procedura di controllo delle concentrazioni possono essere scambiate a livello internazionale soltanto previa approvazione delle imprese in questione. In tal modo si evita che in questi ambiti diminuisca la loro predisposizione a collaborare con le autorità della concorrenza.

Alternative

In via di principio, il potenziamento delle possibilità di coordinamento e di scambio di informazioni con le autorità estere della concorrenza può essere raggiunto anche mediante la stipula di accordi bilaterali con altri Stati. Questa via, però, richiede molto più tempo e non rappresenta un'alternativa a tutti gli effetti. La base legale qui esposta crea un fondamento che può essere applicato a tutti gli Stati esteri che soddisfano le suddette condizioni. Anche in futuro si deve poter valutare singolarmente, nell'ambito di accordi bilaterali, se è necessario e ragionevole intensificare le possibilità di cooperazione.

1.2.6 Potenziamento dei cartelli in materia civile

Obiettivi

In sede di applicazione pratica della LCart è oggi in primo piano la procedura delle autorità. Per contro, l’invocazione della legge da parte dei privati dinanzi ai tribunali civili riveste un’importanza subordinata. Le ragioni sono molteplici: il diritto vigente

– secondo la sua interpretazione predominante – nega ai richiedenti (in particolare ai