Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
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Progetto in consultazione LCart
di apprezzamento giuridico. Le incertezze giuridiche devono essere eliminate. A tale scopo vengono illustrate qui di seguito due varianti:
Variante 1 relativa al trattamento differenziato degli accordi verticali
Articolo 5 Accordi illeciti in materia di concorrenza
Nell’attuale LCart è espressa la presunzione che determinati accordi orizzontali (art. 5 cpv. 3) e verticali (art. 5 cpv. 4) sopprimano la concorrenza efficace. Ciò ha due conseguenze: in primo luogo, tale elenco può essere considerato una definizione dei tipi di accordi particolarmente dannosi; di conseguenza, soltanto questi accordi possono essere sanzionati. In secondo luogo, la presunzione dovrebbe conferire alla Comco la possibilità di vietare questi accordi particolarmente dannosi in modo più semplice e con minor onere di motivazione.
Nella variante 1 viene eliminato l’articolo 5 capoverso 4 LCart in cui si presume la soppressione di una concorrenza efficace in caso di accordi mediante i quali imprese collocate a livelli diversi del mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all’assegnazione di zone nell’ambito di contratti di distribuzione, nella misura in cui siano escluse vendite da parte di distributori esterni. La prassi delle autorità in materia di concorrenza ha evidenziato che la relativa presunzione legale viene di regola confutata dato che i sistemi di distribuzione verticali sono spesso in concorrenza con altri sistemi di distribuzione (concorrenza interbrand), che possono persino essere completamente integrati verticalmente. L'attuale presunzione legale della soppressione della concorrenza non rispecchia la realtà e oltrepassa l’obiettivo prefissato. In sede di valutazione di accordi verticali è più opportuno, per contro, concentrarsi sull’effetto concreto caso per caso. Le sanzioni dovrebbero essere inflitte solamente nel caso in cui vi sia stata un’effettiva limitazione illecita – vale a dire notevole e ingiustificata – della concorrenza efficace.
L’eliminazione dell’articolo 5 capoverso 4 nella variante 1 non va intesa come un annacquamento eccessivo della LCart. Infatti, le pratiche suscettibili di sanzioni vengono ora riprese nell’articolo 49a capoverso 1 della nuova LCart. In tal modo si garantisce un’analisi specifica caso per caso che consente di impedire isolamenti di mercato e di valutare singolarmente gli argomenti addotti a sostegno di una maggiore efficienza.
A titolo complementare rimandiamo alle spiegazioni relative all’articolo 49a capoverso 4, il quale migliora la procedura di opposizione in modo da consentire di risolvere al meglio il problema di eventuali incertezze giuridiche.
Articolo 49a Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza
Capoverso 1: nell’articolo 49a capoverso 1 della nuova LCart viene confermata la prassi attuale in base alla quale gli accordi orizzontali sui prezzi, sui quantitativi o sulla ripartizione per zone (lettera a) nonché gli accordi verticali sui prezzi e sulle zone (lettera b) vengono sempre sanzionati se illeciti, vale a dire se sopprimono la concorrenza o la pregiudicano notevolmente e se non possono essere giustificati da ragioni di efficienza economica. In passato, non da ultimo a causa del fatto che il TF ha posto molto in alto l’asticella per la presunzione di soppressione della concorrenza efficace, la Comco non è quasi mai giunta alla conclusione che la