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Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 11 pagine
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Legge sugli embarghi
Allegato (n. II)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico
Ingresso
visti gli articoli 54 capoverso 1, 107 capoverso 2 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale8,
Art. 15 cpv. 1, 1bis(nuovo) e 3
1Chiunque, su territorio svizzero, intenda procurare materiale bellico per un destinatario all’estero, senza gestire una propria officina di produzione di materiale bellico in Svizzera, deve essere titolare di un’autorizzazione di principio secondo l’articolo 9 e di un’autorizzazione di mediazione per ogni singolo caso.
1bisDevono essere titolari soltanto di un’autorizzazione di mediazione, a condizione che la mediazione sia effettuata dall’estero:
a. i cittadini svizzeri;
b. le persone domiciliate in Svizzera;
c. le aziende con sede o domicilio in Svizzera, qualora la mediazione avvenga su loro incarico o su loro istruzione, oppure attraverso una delle loro stabili organizzazioni giuridicamente dipendenti all’estero.
3Chiunque, a titolo di mediatore professionale, procura a destinatari all’estero armi da fuoco secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni ottiene un’autorizzazione di mediazione solo se fornisce la prova che dispone di una corrispondente patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.
Art. 16a cpv. 1, 1bis(nuovo) e 3
1Chi dal territorio svizzero commercia in materiale bellico all’estero, senza gestire in Svizzera una propria officina di produzione di materiale bellico, necessita, oltre che di un’autorizzazione di principio ai sensi dell’articolo 9, di una patente di commercio per ogni singolo caso.
1bisDevono essere titolari soltanto di una patente di commercio, a condizione che il commercio sia esercitato dall’estero:
7 RS 514.51
8 RS 101