Progetto

Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 11 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Legge sugli embarghi

Art. 96 Prescrizione di contravvenzioni

Le contravvenzioni si prescrivono in sette anni.

Art. 99 Rapporto con il Codice penale

Del rimanente, alla confisca secondo gli articoli 97 e 98 sono applicabili gli articoli 69–72 del Codice penale15.

Art. 103, rubrica, nonché cpv. 6 (nuovo)

Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere

6Conformemente ai capoversi 1–4, la legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o consessi internazionali.

3. Legge del 13 dicembre 199617 sul controllo dei beni a duplice impiego

Ingresso

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale18,

Art. 14 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3

1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

2Nei casi gravi la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

3Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, e 4

1È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

4L’azione penale si prescrive in sette anni.

Art. 16 Infrazioni commesse nelle imprese

1Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197419 sul diritto penale amministrativo.

15RS 311.0

16 RS 172.021

17 RS 946.202

18 RS 101

19 RS 313.0