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Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 11 pagine
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Legge sugli embarghi
Art. 96 Prescrizione di contravvenzioni
Le contravvenzioni si prescrivono in sette anni.
Art. 99 Rapporto con il Codice penale
Del rimanente, alla confisca secondo gli articoli 97 e 98 sono applicabili gli articoli 69–72 del Codice penale15.
Art. 103, rubrica, nonché cpv. 6 (nuovo)
Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere
6Conformemente ai capoversi 1–4, la legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o consessi internazionali.
3. Legge del 13 dicembre 199617 sul controllo dei beni a duplice impiego
Ingresso
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale18,
Art. 14 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3
1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
2Nei casi gravi la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
3Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, e 4
1È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
4L’azione penale si prescrive in sette anni.
Art. 16 Infrazioni commesse nelle imprese
1Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197419 sul diritto penale amministrativo.
15RS 311.0
16 RS 172.021
17 RS 946.202
18 RS 101
19 RS 313.0