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Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 11 pagine

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Legge federale sull’applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1,

decreta:

I

La legge federale del 22 marzo 20022 sugli embarghi è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 lett. c (nuovo)

1Le misure coercitive possono segnatamente:

c. prevedere la confisca di averi e risorse economiche, nonché disciplinarne l’ulteriore impiego.

Art. 2 Competenze del Consiglio federale

1Il Consiglio federale è competente per l’emanazione di misure coercitive.

2Esso emana le misure coercitive sotto forma di ordinanza.

3Può stabilire deroghe al fine di tutelare interessi svizzeri o sostenere attività umanitarie, in particolare per la fornitura di derrate alimentari, medicinali e mezzi terapeutici.

4Può stabilire che le misure coercitive si applichino anche ad atti compiuti all’estero da:

a. cittadini svizzeri;

b. persone domiciliate in Svizzera;

c. persone giuridiche e organizzazioni istituite secondo il diritto svizzero, incluse le loro stabili organizzazioni giuridicamente dipendenti all’estero.

1…

2 RS 946.231