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Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 11 pagine
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Legge sugli embarghi
Art. 12 Infrazioni commesse nelle imprese
1Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.
2Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi dell’articolo 9, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.
Art. 12a (nuovo) Reati commessi all’estero
1Le disposizioni penali della presente legge sono applicabili anche ad atti commessi all’estero di cui all’articolo 2 capoverso 4.
2Il perseguimento penale di reati commessi all’estero è ammesso solo se l’autore si trova in Svizzera e non è estradato all’estero, oppure se a causa di tale reato è estradato in Svizzera.
3È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale5.
Art. 13 cpv. 2
2Nella misura in cui l’impiego non è disciplinato da misure coercitive secondo la presente legge, gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati nonché l’eventuale ricavo della loro realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva la legge federale del 19 marzo 20046 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
Art. 14 Giurisdizione, obbligo di denuncia
1Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni contro la presente legge sottostanno alla giurisdizione penale federale.
2Le autorità federali preposte al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
II
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.