Progetto
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 11 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Legge sugli embarghi
3Se l’atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 90 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3
1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
2Se l’atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
3Chiunque intenzionalmente effettua senza autorizzazione o licenza altre operazioni che, secondo la presente legge o un’ordinanza di esecuzione, sono soggette ad autorizzazione o licenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. Se l’atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una multa fino a 100 000 franchi.
Art. 91 cpv. 1, frase introduttiva, e 2
1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
2Se l’atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 92 Abbandono del possesso
1Chiunque abbandona intenzionalmente il possesso di materiali nucleari o di scorie radioattive senza esserne autorizzato è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Se l’atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 93 cpv. 1, frase introduttiva
1È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
Art. 94 Infrazioni commesse nelle imprese
1Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197414 sul diritto penale amministrativo.
2Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi degli articoli 88–92, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un tale reato.
14 RS 313.0