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Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 11 pagine

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Legge sugli embarghi

2Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi dell’articolo 14, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un tale reato.

Art. 18 cpv. 1 e 1bis

1Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale. Le infrazioni di cui all’articolo 15a possono essere perseguite e giudicate nell’ambito della stessa procedura.

1bisLe infrazioni di cui all’articolo 15a sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo; è fatto salvo il capoverso 1.

Art. 20 cpv. 6 (nuovo)

6Conformemente ai capoversi 1–4, la legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o commissioni internazionali.

20RS 313.0

21 RS 172.021