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Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 11 pagine
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Legge sugli embarghi
Art. 4a (nuovo) Esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale
Chi in buona fede prende provvedimenti in osservanza delle misure coercitive o trasmette spontaneamente all’autorità informazioni che potrebbero essere in rapporto con tali misure non può essere perseguito, a seguito di tali azioni, per violazione del segreto d’ufficio, del segreto professionale o del segreto d’affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.
Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, e 7 (nuovo)
1Le autorità federali competenti in materia di esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati o di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti, nonché con organizzazioni o consessi internazionali e coordinare le indagini, se:
b. le autorità estere, le organizzazioni o i consessi internazionali sono vincolati dal segreto d’ufficio o da un obbligo analogo di mantenere il segreto e garantiscono nel loro campo la protezione contro lo spionaggio industriale; sono fatte salve le disposizioni relative all’informazione del pubblico in merito all’applicazione di sanzioni internazionali.
7Conformemente ai capoversi 1–3 e 5, la legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o consessi internazionali.
Art. 9 Crimini e delitti
1Chiunque intenzionalmente viola disposizioni delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 2, la cui violazione è dichiarata punibile, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
3Se il reato è commesso per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva, e 4
1È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
4L’azione penale si prescrive in sette anni.
Art. 11
Abrogato