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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine
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6L’Ufficio federale competente può, sentiti i servizi cantonali interessati, emanare direttive per assicurare l'applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Art. 43 Misure di lotta dei gestori
1I gestori di particelle o di vegetali contaminati da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o, in assenza di un gestore, i proprietari di tali particelle o vegetali prendono le misure adeguate per distruggere i focolai isolati.
2Possono essere obbligati a prendere le misure di cui all'articolo 42 conformemente alle indicazioni del servizio cantonale.
Art. 44 Oggetti sequestrati
1Il servizio cantonale competente contrassegna gli oggetti sequestrati giusta l'articolo 42 capoverso 3 lettera b.
2Stila un elenco dettagliato di tali oggetti e ne consegna una copia al proprietario.
Art. 45 Zone contaminate
1L'Ufficio federale competente può, sentiti i servizi cantonali competenti dei Cantoni interessati, delimitare le zone contaminate da un organismo nocivo particolarmente pericoloso menzionato nell'allegato 1 o 2.
2Esso pubblica le zone contaminate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in altro modo adeguato.
3Nelle zone contaminate non sono ordinate misure giusta l'articolo 42. Sono salve le misure che l'Ufficio federale può ordinare a causa di un pericolo di diffusione particolarmente elevato.
Art. 46 Delimitazione degli oggetti protetti
1Nelle zone contaminate i Cantoni possono delimitare gli oggetti protetti e stabilire la procedura di delimitazione.
2Per gli oggetti protetti e nei loro immediati dintorni è assicurata la sorveglianza del territorio e sono eseguite misure di lotta adeguate.
Capitolo 6: Aiuti finanziari
Sezione 1: Disposizioni applicabili all’agricoltura e all’orticoltura produttrice
Art. 47 Indennità per danni causati da misure della Confederazione
1Per i danni causati all'agricoltura e all'orticoltura produttrice da misure adottate dal SFF in virtù della presente ordinanza è versata un'indennità in casi di rigore particolari.