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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine

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6L’Ufficio federale competente può, sentiti i servizi cantonali interessati, emanare direttive per assicurare l'applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Art. 43 Misure di lotta dei gestori

1I gestori di particelle o di vegetali contaminati da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o, in assenza di un gestore, i proprietari di tali particelle o vegetali prendono le misure adeguate per distruggere i focolai isolati.

2Possono essere obbligati a prendere le misure di cui all'articolo 42 conformemente alle indicazioni del servizio cantonale.

Art. 44 Oggetti sequestrati

1Il servizio cantonale competente contrassegna gli oggetti sequestrati giusta l'articolo 42 capoverso 3 lettera b.

2Stila un elenco dettagliato di tali oggetti e ne consegna una copia al proprietario.

Art. 45 Zone contaminate

1L'Ufficio federale competente può, sentiti i servizi cantonali competenti dei Cantoni interessati, delimitare le zone contaminate da un organismo nocivo particolarmente pericoloso menzionato nell'allegato 1 o 2.

2Esso pubblica le zone contaminate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in altro modo adeguato.

3Nelle zone contaminate non sono ordinate misure giusta l'articolo 42. Sono salve le misure che l'Ufficio federale può ordinare a causa di un pericolo di diffusione particolarmente elevato.

Art. 46 Delimitazione degli oggetti protetti

1Nelle zone contaminate i Cantoni possono delimitare gli oggetti protetti e stabilire la procedura di delimitazione.

2Per gli oggetti protetti e nei loro immediati dintorni è assicurata la sorveglianza del territorio e sono eseguite misure di lotta adeguate.

Capitolo 6: Aiuti finanziari

Sezione 1: Disposizioni applicabili all’agricoltura e all’orticoltura produttrice

Art. 47 Indennità per danni causati da misure della Confederazione

1Per i danni causati all'agricoltura e all'orticoltura produttrice da misure adottate dal SFF in virtù della presente ordinanza è versata un'indennità in casi di rigore particolari.