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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine

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2Se il certificato fitosanitario non è presentato in una di queste lingue, il Servizio fitosanitario federale (SFF; art. 45) può esigere una traduzione, in una delle suddette lingue, certificata conforme dall'autorità fitosanitaria competente.

3Il certificato fitosanitario non può essere stato rilasciato oltre 14 prima del giorno in cui i vegetali hanno lasciato il Paese di spedizione.

4In caso di deroghe e di esigenze fitosanitarie particolari di cui all’allegato 4 parte A sezione I e parte B, il SFF può esigere che il certificato fitosanitario sia completato con una dichiarazione giusta la Convenzione internazionale del 6 dicembre 19519 per la protezione delle piante la quale confermi che la merce, il suo imballaggio nonché il suo luogo di origine e i dintorni di tale luogo sono esenti da determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Art. 12 Deroghe per l'importazione di merci

1L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può escludere temporaneamente dal divieto di importazione le merci la cui importazione è vietata giusta l'allegato 3 parte A se:

a. sono state temporaneamente escluse dal divieto di importazione nell'UE; e

b. è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

2Nella misura in cui è competente per l’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAG può stabilire agevolazioni per:

a. le merci importate nel quadro del traffico turistico;

b. il trasloco di masserizie, oggetti ereditati e corredi nuziali.

Art. 13 Deroghe per scopi scientifici

1L'Ufficio federale competente può autorizzare l’importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci di cui all’allegato 3 e che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 8 e 9 per la ricerca, la selezione, la moltiplicazione o la diagnosi sempreché sia esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

2Può vincolare l'autorizzazione a oneri e condizioni. In particolare può esigere un certificato fitosanitario e ordinare che la merce importata sia messa in quarantena.

Art. 14 Deroghe a determinate condizioni

1Il dipartimento competente può stabilire che, a determinate condizioni, non si applichino le esigenze giusta l'allegato 4 parte A sezione II e parte B, segnatamente se i vegetali:

a. non sono destinati alla piantagione; e

b. sono contaminati solo lievemente dagli organismi nocivi menzionati nell'allegato 1 parte A o nell'allegato 2 parte A.

9 RS 0.916.20