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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine
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2Se i vegetali sono destinati alla piantagione esso può stabilire una deroga sulla scorta di un'analisi del rischio riferita all'organismo nocivo se, parallelamente, sono fissati valori di tolleranza per gli organismi nocivi menzionati nell'allegato 2 parte A sezione II.
3Per vegetali destinati alla piantagione si intendono i vegetali:
a. già piantati e destinati a rimanere piantati o a essere ripiantati dopo la loro messa in commercio;
b. che saranno piantati solo dopo la loro messa in commercio.
Art. 15 Obbligo di controllo e servizi preposti al controllo
1Prima dell'importazione, le merci provenienti da Stati terzi potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (allegato 5 parte B), sprovviste del visto sul certificato fitosanitario o su un documento equivalente, sono controllate e liberate dal SFF.
2Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’UFAG può estendere l’obbligo di controllo a simili merci, provenienti da Stati membri dell'UE (allegato 5 parte A), eccetto il legname, gli alberi e gli arbusti forestali.
3Se la situazione fitosanitaria lo esige, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può estendere l’obbligo di controllo al legname, agli alberi e agli arbusti forestali menzionati nell’allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell'UE.
4L’UFAG pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio l’elenco dei servizi preposti al controllo fitosanitario e i relativi orari di apertura.
5Il SFF può, d'intesa con le dogane, eseguire il controllo in un altro luogo idoneo.
Art. 16 Notifica delle merci da controllare
1La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 200510 sulle dogane notifica al SFF le merci da controllare al più tardi un giorno feriale prima dell’importazione.
2La Posta e altri servizi di corrieri presentano gli invii soggetti a controllo fitosanitario al SFF prima di inoltrare la dichiarazione doganale nel quadro della procedura d'imposizione doganale. In questo caso decade l’obbligo di notifica preventiva di cui al capoverso 1.
Art. 17 Esecuzione del controllo
1Il SFF verifica se la merce da controllare giusta l'articolo 15 soddisfa le condizioni per l'importazione di cui agli articoli 8 e 9.
2Per gli altri invii di merci esso può controllare per campionatura se le condizioni sono soddisfatte.
10 RS 613.0