Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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dell'intervento tempestivo è escluso il diritto legale a queste prestazioni (art. 7cbis cpv. 2 AP-LAI). Nella sua riunione del 15 aprile 2010 la commissione AVS/AI ha chiesto lo stralcio del capoverso che esclude tale diritto. Non è tuttavia possibile che queste prestazioni siano più vincolanti dell'intervento tempestivo. Analogamente a quest'ultimo vanno infatti intese come uno strumento non esigibile di cui è possibile avvalersi prima dei provvedimenti d'integrazione ordinari dell'AI.

In contropartita dell'ampliamento del ventaglio di strumenti di consulenza offerti dall'AI, il datore di lavoro è invitato, nel periodo in cui l'azienda usufruisce di una prestazione di consulenza e accompagnamento o mentre sono in corso al suo interno provvedimenti di intervento tempestivo o provvedimenti d'integrazione, a non sciogliere il rapporto di lavoro con l'assicurato interessato senza aver prima sentito l'AI (art. 7c cpv. 2 AP-LAI). In questo modo si vuole rafforzare ulteriormente la collaborazione con il datore di lavoro, avviata con la 5a revisione dell'AI e proseguita con il pacchetto di misure della revisione 6a. Di conseguenza l'articolo 7c capoverso 2 AP-LAI è formulato sotto forma di appello e rinuncia alla comminazione di sanzioni.

Ampliamento del rilevamento tempestivo

Alcuni studi scientifici15 e l'esperienza mostrano chiaramente che il riconoscimento tempestivo di uno stato di salute problematico e la rapidità dell'intervento sono due fattori fondamentali per il successo dell'integrazione. Visti i buoni risultati, il rilevamento tempestivo introdotto con la 5a revisione dell'AI va pertanto ampliato eliminando il criterio dell'incapacità al lavoro già subentrata. È infatti emerso che proprio in caso di disturbi psichici il processo che porta all'invalidità inizia in modo latente, spesso con problemi in ambito psicosociale, e molto prima che si sviluppi un'incapacità al lavoro. Per prevenire la disabilità psichica e la cronicizzazione è quindi opportuno coglierne i segni premonitori e offrire un sostegno già in una fase precoce. In questi casi, il coinvolgimento dell'AI dopo 30 giorni di incapacità al lavoro previsto dalle norme vigenti giunge spesso troppo tardi, quando l'assicurato sta per perdere o ha già perso il posto di lavoro. Per questa tipologia di assicurati, anche il secondo criterio per il rilevamento, ossia le ripetute assenze di breve durata per motivi di salute nel corso di un anno, risulta insufficiente. L'inclusione delle persone che sono minacciate da un'incapacità al lavoro (art. 3a cpv. 1 AP-LAI) nel novero dei casi che possono essere comunicati per il rilevamento tempestivo consentirà di intervenire e di fornire un sostegno agli assicurati interessati con maggiore tempestività, in aggiunta o a completamento della consulenza e dell'accompagnamento del datore di lavoro finalizzati all'integrazione. L'articolo 1ter OAI sarà adeguato di conseguenza.

L'attuale elenco delle persone legittimate a effettuare comunicazioni per il rilevamento tempestivo non include tutti gli specialisti che si occupano dello stato di salute dell'assicurato e che potrebbero allertare in tempo utile gli specialisti degli uffici AI. Basti pensare che, spesso, gli assicurati affetti da disturbi psichici sono seguiti oltre che da medici anche da psicologi. Nell'ambito della loro attività di consulenza, questi specialisti del settore medico acquisiscono un quadro completo

15 Vedi ad esempio: Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (2002), Wer zur Arbeit zurück kehrt und warum, Ginevra.