Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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della situazione di vita dell'assicurato e sono di conseguenza in grado di valutare se sia opportuno effettuare una comunicazione per il rilevamento tempestivo. Ciononostante, allo stato attuale delle cose, il semplice inserimento di questi specialisti nell'elenco citato non è possibile, in quanto quello di psicologo non è un titolo professionale protetto. In futuro potrebbe inoltre emergere, ad esempio dalla valutazione della 5a revisione dell'AI o da studi condotti nel quadro del programma di ricerca concernente l'invalidità e l'attuazione della legge sull'assicurazione per l'invalidità (PR-AI), che, oltre agli psicologi, anche altri specialisti o istituzioni dovrebbero essere inclusi nell'elenco degli aventi diritto a effettuare comunicazioni. In vista degli ulteriori sviluppi, per conferire un'impostazione flessibile a questo strumento, che nei primi due anni dall'introduzione della 5a revisione dell'AI ha dato buoni frutti, al Consiglio federale è attribuita la facoltà di ampliare l'elenco.
Adeguamento degli strumenti d'integrazione alle esigenze degli assicurati affetti da disturbi psichici
Le risorse e, quindi, la collocabilità sul mercato del lavoro delle persone che, pur essendo a rischio di invalidità per problemi psichici, sono idonee all'integrazione devono essere costituite e rafforzate attraverso misure appropriate. I provvedimenti di reinserimento introdotti con la 5a revisione dell'AI sono stati concepiti appositamente per gli assicurati affetti da disturbi psichici, in primo luogo come strumento al confine tra l'integrazione sociale e l'integrazione professionale e quale incentivo all'impiego della capacità lavorativa residua. Le esperienze sinora acquisite indicano che per raggiungere il loro scopo questi provvedimenti necessitano di miglioramenti.
I provvedimenti di reinserimento introdotti con la 5a revisione dell'AI erano fondamentalmente ispirati a un approccio «first train, then place»16 e, a tutt'oggi, sia i provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale (adeguamento al processo lavorativo, stimolo della motivazione a lavorare, stabilizzazione della personalità, esercizio della socializzazione di base) sia i provvedimenti di occupazione finalizzati all'integrazione professionale sono nella maggior parte dei casi interpretati in questa chiave. L'offerta di tali elementi riabilitativi deve essere proseguita soprattutto per preparare gli assicurati con forti limitazioni funzionali al reinserimento nel processo lavorativo.
L'ulteriore rafforzamento del rilevamento tempestivo dovrebbe però anche consentire di individuare più rapidamente un numero sempre maggiore di persone affette da disturbi psichici e quindi di offrire loro tempestivamente un accompagnamento. Per questa categoria di assicurati, se il posto di lavoro o perlomeno il contatto con il mondo del lavoro sussiste ancora o è stato interrotto da poco, l'approccio «first place, then train» descritto anche nella letteratura pertinente17 sembra avere probabilità di successo nettamente maggiori rispetto a quello menzionato sopra, che procede
16 Reinserimento professionale attraverso appositi programmi e il collocamento in laboratori protetti per preparare l'assicurato al mercato del lavoro primario.
17 Rüst, T. et al. (2004), Supported Employment. Modelle unterstützter Beschäftigung in der Schweiz; programma nazionale di ricerca «Problemi dello Stato sociale», rapporto scientifico finale.