Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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Attualmente, per stabilire se l'integrazione di un assicurato sia opportuna ci si basa spesso sul criterio dell'incapacità al lavoro (ai sensi dell'art. 6 LPGA), che costituisce uno dei presupposti per l'assegnazione dei provvedimenti di intervento tempestivo e d'integrazione. Questa prassi, tuttavia, lascia senza risposta l'interrogativo iniziale, in quanto la valutazione dell'incapacità al lavoro, alla stregua di un'istantanea, si basa esclusivamente su un'incapacità per motivi medici di svolgere un lavoro ragionevolmente esigibile nell'ambito dell'attività svolta sino a quel momento. Manca in particolare il riferimento ad aspetti essenziali per l'integrazione (cosa è ancora in grado di fare l'assicurato, com'è la sua motivazione, qual è la sua situazione sociale o, ancora, quali provvedimenti, tenuto conto delle sue risorse, potrebbero consentirgli di rientrare nel mondo del lavoro a medio termine?). Un certificato di incapacità al lavoro non fornisce alcuna indicazione sull'opportunità dell'integrazione di un assicurato. Per questo motivo occorre elaborare una definizione concreta del concetto di idoneità all'integrazione, che si riferisce tendenzialmente alle potenzialità dell'assicurato, stabilendo le condizioni minime affinché l'assegnazione dei provvedimenti d'intervento tempestivo e d'integrazione appaia ragionevole.
Secondo l'avamprogetto, gli assicurati che, nonostante il danno alla salute, sono oggettivamente in grado di partecipare con successo a provvedimenti d'intervento tempestivo o d'integrazione che li preparano al rientro nel mondo del lavoro sono ritenuti idonei all'integrazione (art. 7cter AP-LAI). A differenza dell'incapacità al lavoro, l'idoneità all'integrazione non viene stabilita unicamente sulla scorta di elementi medici, ma anche in base ad aspetti professionali e sociali e fa riferimento ai provvedimenti che entrano in linea di conto nel caso specifico.
I concetti di capacità al lavoro e di idoneità all'integrazione si riferiscono quindi a contesti diversi e non collimano l'uno con l'altro. Mentre il primo detta i presupposti per una prestazione d'integrazione dell'AI, il secondo indica le condizioni alle quali tale prestazione è possibile e ragionevole e costituisce pertanto la base della decisione riguardante l'integrazione.
Attribuzione della competenza decisionale all'assicurazione invalidità
La determinazione dell'idoneità all'integrazione è menzionata già oggi tra i compiti degli uffici AI (art. 57 LAI). Tuttavia, dal punto di vista della logica assicurativa, manca una formulazione esplicita secondo cui la competenza per questa valutazione spetta all'AI.
Tra tutte le assicurazioni sociali solo l'AI è esplicitamente incaricata di provvedere all'integrazione degli assicurati con un danno alla salute. Poiché la LAI affida questo compito agli uffici AI, deve essere l'AI stessa a decidere se le condizioni che determinano l'opportunità di un'integrazione siano soddisfatte. Non è ammissibile che un provvedimento d'integrazione, messo a punto in parte anche mediante accertamenti, colloqui e valutazioni mediche particolarmente onerose dal punto di vista del tempo e delle risorse impiegate, possa essere affossato da un certificato di incapacità al lavoro che, fondamentalmente, non fornisce alcuna indicazione in merito a una possibile integrazione dell'assicurato interessato.
La revisione 6b dell'AI, quindi, affida la competenza di determinare l'idoneità all'integrazione di un assicurato agli uffici AI (art. 7cquater cpv. 1 AP-LAI). Conformemente all'articolo 54a capoverso 2 AP-LAI, i SMR possono valutare le condizioni