Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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sione 6b dell'AI prevede inoltre un ulteriore rafforzamento del modello d'integrazione a contatto con l'economia (accompagnamento sul posto di lavoro), ciò che comporta un maggiore impiego di risorse per l'acquisizione di datori di lavoro da parte degli uffici AI.

L'introduzione nella legge della valutazione interprofessionale all'inizio del percorso d'integrazione permette di coordinare meglio la prospettiva medica e quella professionale, incentivando così la collaborazione interdisciplinare all'interno degli uffici AI, la collaborazione interistituzionale (CII) e il coinvolgimento del contesto (terapeutico) degli assicurati. Anche questa novità va letta come un segnale dell'ulteriore apertura dell'AI nei confronti dei propri interlocutori.

Con la determinazione dell'idoneità all'integrazione da parte dell'ufficio AI, l'incapacità al lavoro stabilita sulla base di criteri puramente medici passa in secondo piano modificando di fatto il ruolo del medico curante: mentre oggi i suoi rapporti con l'AI si riducono spesso alla stesura di referti e alla certificazione dell'incapacità al lavoro, in futuro egli sarà coinvolto più attivamente nel processo d'integrazione e avrà la possibilità di esporre il proprio punto di vista. La comunicazione tra AI e corpo medico, quindi, da scritta diventa verbale alleggerendo così il carico amministrativo dei medici conformemente al principio strategico della «priorità dei colloqui sugli incarti» introdotto con la 5a revisione dell'AI. I conflitti che non di rado contraddistinguono il rapporto tra medicina assicurativa e medicina terapeutica vengono meno, in quanto il medico curante viene integrato nella rete di interlocutori dell'AI ricevendo la possibilità di partecipare all'organizzazione del processo d'integrazione. La strategia d'integrazione acquisisce un carattere più vincolante per tutti gli attori coinvolti, inclusi gli assicurati, poiché le decisioni importanti sono prese di comune accordo.

La separazione dei concetti di idoneità all'integrazione e di capacità al lavoro impedisce inoltre agli assicurati soggettivamente incapaci al lavoro di ostacolare il processo d'integrazione tramite la continua presentazione di certificati medici.

La revisione 6b dell'AI aggiunge al novero delle condizioni cumulative che danno diritto a una rendita l'impossibilità di migliorare l'idoneità all'integrazione. Fintanto che l'idoneità all'integrazione sussiste o può essere migliorata, l'AI non è tenuta a verificare tale diritto. La competenza decisionale in merito spetta agli uffici AI. Tale aggiunta rafforza gli strumenti giuridici a disposizione dell'AI per attuare la priorità dell'integrazione sulla rendita.

Già oggi, il diritto alla rendita può sorgere solo dopo che sono stati eseguiti tutti i provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili dall'assicurato. La revisione 6b include tra questi anche le cure mediche ai sensi della LAMal. Se l'ufficio AI giunge alla conclusione che l'esecuzione di provvedimenti sanitari appropriati (terapie, interventi chirurgici) potrebbe migliorare la capacità al guadagno dell'assicurato, la verifica del diritto alla rendita viene rinviata sino all'adempimento del provvedimento.

Dal punto di vista del diritto assicurativo, la facoltà dell'AI di porre come condizione l'esecuzione di terapie o interventi chirurgici per l'erogazione di prestazioni è senz'altro opportuna. Tuttavia, poiché in questo modo l'assicurazione interviene nel programma terapeutico, ogni condizione di carattere medico, prima di essere ordinata, deve essere concordata con il medico curante, il che contribuisce a migliorare